Cassazione Civile, Ordinanza n. 07890/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda di trasporto chiedeva il riconoscimento del diritto a continuare a percepire l'"indennità di agente unico" a partire dall'aprile 2012, nonché la dichiarazione di illegittimità del recupero operato dalla società per i mesi di gennaio-marzo 2012, con conseguenti differenze retributive, adeguamento del TFR e dei contributi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'indennità, pur formalmente soppressa da una legge regionale, dovesse comunque essere corrisposta perché le mansioni che la giustificavano erano ancora svolte in concreto e perché un accordo collettivo ne avrebbe conservato la corresponsione in forza del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 36 Cost. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame dell'accordo regionale di aprile 2012, che avrebbe costituito un nuovo assetto negoziale sostitutivo del precedente; (2) violazione degli artt. 39 Cost., 1322, 2077 e 2103 c.c., per non aver riconosciuto la prevalenza della contrattazione collettiva territoriale/regionalе e la libertà sindacale; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo collettivo regionale del 10 aprile 2012, che avrebbe soppresso l'indennità; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mantenimento del livello retributivo già conseguito; (5) violazione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dell'art. 36 Cost., per erronea interpretazione delle mansioni proprie dell'operatore di esercizio. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la decisione di merito non avesse compiuto il necessario esame complessivo degli accordi collettivi nazionali e territoriali succedutisi nel tempo, i quali avevano ristrutturato i profili retributivi; ha chiarito che la normativa regionale rileva nei rapporti tra ente concedente e azienda, ma non incide direttamente sul rapporto di lavoro, regolato dalla contrattazione collettiva; ha inoltre affermato che il parametro dell'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. opera solo all'esito dell'interpretazione e applicazione delle fonti contrattuali pertinenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il vizio relativo al mancato esame coordinato della contrattazione collettiva nazionale e territoriale in tema di indennità di agente unico e ha escluso che il richiamo diretto all'art. 36 Cost. potesse prescindere da tale previa ricostruzione del quadro negoziale.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il rilievo dell'autonomia collettiva e la prevalenza della contrattazione territoriale/regionalе nel settore.
art. 36 Cost.
il parametro di adeguatezza della retribuzione opera solo a valle dell'esame delle fonti contrattuali applicabili e non può sostituirsi alla loro interpretazione complessiva.
invocato per la libertà contrattuale e la rilevanza degli accordi collettivi succedutisi nel tempo.
richiamato per affermare la necessità di interpretare l'accordo collettivo secondo il criterio letterale e sistematico.
richiamato per la lettura coordinata delle clausole dell'accordo collettivo regionale.
invocato in tema di rapporto tra fonti collettive e trattamento del lavoratore.
richiamato nel motivo sulla disciplina delle mansioni e del trattamento retributivo correlato.
indicata come fonte che aveva formalmente soppresso l'indennità di agente unico, ma la Corte di cassazione sottolinea che la sua efficacia non incide direttamente sul rapporto di lavoro.
accordo nazionale 27 novembre 2000
considerato quale fonte collettiva di riferimento per la disciplina delle mansioni e della retribuzione nel settore del trasporto pubblico.
accordo regionale 10 aprile 2012
ritenuto centrale nella ricostruzione del trattamento economico e nella verifica della successione degli assetti retributivi.
Massime di principio
- Quando un emolumento del rapporto di lavoro trae origine da un intreccio di fonti collettive nazionali e territoriali, il giudice di merito deve interpretare e coordinare tutte le fonti succedutesi nel tempo prima di fondare la decisione sul solo dato dell'effettivo svolgimento delle mansioni o sull'art. 36 Cost.
- La normativa regionale che disciplina i rapporti tra ente concedente e impresa concessionaria non incide automaticamente sul contenuto del rapporto di lavoro, se questo è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale/territoriale.
- Il controllo sull'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. è un giudizio finale, da compiere solo dopo aver ricostruito correttamente il regime negoziale applicabile e gli eventuali accordi modificativi o sostitutivi.
- In presenza di accordi collettivi che rimodulano un trattamento economico, il giudice deve verificare se vi sia stata una reale successione di discipline collettive e se l'emolumento sia stato mantenuto, soppresso o trasformato secondo il testo degli accordi, non potendo limitarsi a valorizzare in modo isolato la continuità della prestazione lavorativa.
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