Cassazione Penale, Ordinanza n. 19160/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, investiva la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per una tentata rapina. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per l'omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità in relazione al delitto contestato, sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere riqualificata in termini meno gravi alla luce delle concrete modalità del fatto. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la corte territoriale non le avesse applicate nonostante la richiesta di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi fossero in realtà diretti a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha rilevato che la motivazione della corte d'appello era congrua nel negare sia la lieve entità sia le attenuanti generiche, valorizzando l'elevata intensità del dolo, la reiterazione della violenza fisica ai danni della persona offesa, l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa, la gravità della condotta e i numerosi precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del fatto e comunque il giudizio sulla lieve entità è una quaestio facti rimessa al merito; il secondo perché la richiesta di attenuanti generiche era priva di concreta specificità e la corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche richiedono una specifica allegazione difensiva e possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi gravità del fatto e precedenti penali.
Il ricorso riguardava un delitto tentato; la decisione non esclude in astratto la configurabilità del tentativo, ma si concentra sulla non sindacabilità del giudizio di merito circa la lieve entità della condotta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulla lieve entità, quando dipende dalla concreta ricostruzione delle modalità del fatto e dalla valutazione dell'intensità del dolo, è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e congrua.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la richiesta difensiva sia generica o priva di concreta specificità e la motivazione della sentenza di merito dia conto della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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