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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31233/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello cautelare contro il diniego di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere. La questione riguarda la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. in presenza di due procedimenti e di più ordinanze cautelari riferite a fatti ritenuti connessi. Secondo la difesa, il pubblico ministero avrebbe già avuto a disposizione, prima del decreto di giudizio immediato emesso nel primo procedimento, l'informativa del 25 luglio 2025 e avrebbe formulato il 4 agosto 2025 una richiesta cautelare comprensiva anche dei fatti poi confluiti nella seconda ordinanza. Ne deriverebbe, a dire della ricorrente, sia la desumibilità dagli atti dei gravi indizi sia la necessaria retrodatazione automatica dei termini. Con il terzo motivo si deduce inoltre che il Tribunale avrebbe omesso o mal motivato sulla continuazione tra il reato associativo e i singoli reati-fine, sostenendo che il sodalizio fosse fin dall'origine programmato per commettere truffe seriali in danno di anziani.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi, perché il Tribunale ha correttamente escluso sia l'identità del fatto tra i due procedimenti sia la desumibilità dagli atti, valorizzando la diversa scansione investigativa, la pluralità di informative successive e il fatto che l'informativa del 25 luglio 2025 e quella del 4 novembre 2025 contenevano elementi nuovi e richiedevano ulteriori valutazioni del pubblico ministero. Respinge anche il terzo motivo, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale sulla mancata decisività del vincolo tra associazione e reati-fine ai fini della retrodatazione e, comunque, sulla mancanza dei presupposti per affermare che i fatti della seconda ordinanza fossero già integralmente conosciuti al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e viene disposta la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    La retrodatazione dei termini cautelari richiede, per i fatti diversi, che essi siano anteriori alla prima ordinanza e che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo al primo procedimento; la mera conoscenza o conoscibilità dei fatti non basta.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    È richiamato per fondare la connessione qualificata tra i procedimenti e tra i reati contestati.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato dalla difesa per sostenere il vincolo di continuazione tra reato associativo e reati-fine.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Viene applicato per la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario, non essendo disposta la rimessione in libertà.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    È richiamato indirettamente quale norma cui dare esecuzione mediante la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Ai fini della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., non è sufficiente che i fatti siano stati semplicemente conosciuti o conoscibili dall'accusa: occorre che, al momento rilevante, fosse già concretamente disponibile un compendio indiziario grave e completo, idoneo a sostenere l'adozione della misura.
  • Quando si tratta di fatti diversi oggetto di più ordinanze cautelari emesse in procedimenti distinti, la retrodatazione presuppone sia l'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza sia la loro effettiva desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento.
  • La verifica della connessione qualificata e della desumibilità degli elementi indiziari è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza motivazionale o travisamento effettivo del materiale processuale.
  • L'adesione a un'associazione per delinquere non consente automaticamente di ritenere ricompresi nel medesimo programma criminoso tutti i reati-fine: la continuazione tra reato associativo e reati-scopo richiede che questi ultimi risultino già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio.
  • La retrodatazione non può essere fondata su una lettura atomistica o parcellizzata delle informative di polizia giudiziaria: il giudice deve valutare il complesso delle acquisizioni investigative e il tempo ragionevolmente necessario al pubblico ministero per esaminarle ed elaborarle.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniConcorso di persone
RamiMisure cautelariProcesso penaleParte generale
SottomaterieCarcere
IstitutiContinuazione

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