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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04298/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario convenivano una banca per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla protrazione, dopo l'estinzione delle posizioni debitorie, della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia della società sia del socio garante. Deducevano danni patrimoniali, danno all'immagine e alla reputazione e danno morale. Dopo un primo giudizio di merito sfavorevole e un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato la decisione d'appello per difetti di motivazione sul nesso causale e sul danno non patrimoniale, la Corte d'appello di rinvio rigettava nuovamente la domanda. Nel ricorso per cassazione avverso tale seconda sentenza, i ricorrenti denunciavano: una nullità della sentenza per errore di percezione nella valutazione delle prove; la violazione di norme in tema di obbligazione e responsabilità aquiliana; la violazione dei criteri di correttezza, buona fede e prova presuntiva, nonché dell'art. 5 T.U.B.; e infine la violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla tutela dei dati personali. La censura centrale riguardava l'erronea ricostruzione della sequenza causale: la Corte d'appello avrebbe confuso il danno-evento con il danno-conseguenza, prendendo come riferimento la revoca formale degli affidamenti del 2002 invece del blocco/mancata riattivazione dei fidi già dal 1999-2000, e avrebbe omesso di valutare il mancato accesso al credito presso altro istituto come ulteriore evento di danno collegato alla segnalazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ritenendo che mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, reputando erronea la ricostruzione del nesso di causalità compiuta dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria alla luce della corretta distinzione tra condotta illecita, eventi di danno e danni-conseguenza, verificando prima la causalità materiale tra la protratta segnalazione e gli eventi dannosi (blocco dei fidi e rifiuto di credito) e poi la causalità giuridica tra tali eventi e le perdite patrimoniali lamentate. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio per la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, poi cassata

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della violazione denunciata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come parametro della violazione denunciata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità da inadempimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale di responsabilità risarcitoria

  • art. 2050 c.c.

    richiamato nei motivi, ma la decisione non sviluppa una specifica applicazione di tale norma

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al danno non patrimoniale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per i criteri di riparto dell'onere probatorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici

  • art. 5 T.U.B.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di disciplina bancaria

  • art. 9 l. n. 675/1996

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di trattamento dei dati e segnalazioni

  • art. 29 l. n. 675/1996

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di trattamento dei dati e segnalazioni

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla nullità denunciata

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie fondate su segnalazioni bancarie asseritamente illegittime, il giudice deve distinguere con precisione tra condotta illecita, evento di danno e danno-conseguenza, verificando separatamente causalità materiale e causalità giuridica.
  • Non è corretto escludere il nesso causale tra condotta e pregiudizio solo perché il danno-conseguenza si è manifestato prima di un atto successivo che costituisce, invece, una ulteriore conseguenza dell'illecito; occorre individuare il primo evento dannoso effettivamente causato dalla condotta contestata.
  • Se la parte allega che la segnalazione illegittima abbia prodotto sia il blocco o la mancata riattivazione degli affidamenti sia il rifiuto di credito da altri intermediari, tali circostanze devono essere valutate come possibili eventi di danno e non automaticamente confusi con la revoca formale degli affidamenti.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Il danno non patrimoniale deve essere esaminato autonomamente rispetto al danno patrimoniale e non può essere rigettato per assorbimento se la relativa domanda ha presupposti e prova distinti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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