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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20827/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Provenzano aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 6/12/2015 al 30/1/2016 in carcere e agli arresti domiciliari fino al 18/7/2016, in seguito ad accuse di concorso esterno in associazione mafiosa legate al presunto scambio di utilità con voti elettorali. Era stato poi assolto con sentenza definitiva del Tribunale di Lecce del 15/10/2021. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato la richiesta ritenendo che, pur non integrando il reato associativo, i comportamenti del ricorrente configurassero lo scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e dimostrassero rapporti intenzionali con il sodalizio per ottenere vantaggi elettorali, ossia una condotta idonea a determinare l'apparenza di responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di riparazione. La Cassazione ha ritenuto che la censura del ricorrente riguardasse esclusivamente la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, materia che non è sindacabile in questa sede salvo vizio del procedimento logico-giuridico, e che la motivazione dell'appello territoriale risultava compatibile con i parametri di congruità e logicità. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha ricordato che nel procedimento di riparazione il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico e non alla riconsiderazione piena della valutazione di merito sulle cause poste a base della detenzione.

  • art. 416-ter c.p.

    La Corte d'appello ha ritenuto che i fatti del ricorrente fossero compatibili con la fattispecie dello scambio elettorale politico mafioso, cioè la promessa o offerta di voti da parte di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa in cambio di utilità, e ha considerato tale condotta idonea a dimostrare rapporti intenzionali con il sodalizio.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamata come definizione delle caratteristiche del sodalizio mafioso da cui sarebbero derivati i voti promessi; usata quale criterio per qualificare gli interlocutori del ricorrente come affiliati a un'associazione di tipo mafioso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 51779 (Nicosia)

    Principio secondo cui la cognizione della Cassazione nel giudizio per riparazione è limitata alla verifica della correttezza del procedimento logico-giuridico adottato dal giudice di merito, non alla ritrattazione delle valutazioni sui fatti compiute dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la Corte di cassazione controlla solo la correttezza del procedimento logico-giuridico adottato dal giudice di merito; le valutazioni di fatto e la qualificazione della condotta restano in larga parte di competenza del giudice del merito.
  • Condotte che non integrano penalmente la partecipazione associativa ma che rivelano contiguità o connivenza con soggetti mafiosi possono essere valutate dal giudice della riparazione come idonee a generare l'apparenza di responsabilità, ostando al riconoscimento della riparazione.
  • Nella verifica della sussistenza di comportamento ostativo ai fini dell'art. 314 c.p.p. il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili acquisiti durante le indagini, purché non esclusi dalla fase dibattimentale, e motivare adeguatamente la propria valutazione.
  • Le contestazioni che si limitano a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio e la scelta ricostruttiva del giudice di merito sono, di norma, inammissibili in Cassazione se non accompagnate da vizi del procedimento logico-giuridico o di motivazione.

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