Cassazione Penale, Sentenza n. 39537/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che li aveva condannati per estorsione aggravata in danno del notaio Raimondi. Hanno chiesto la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 393 c.p. sostenendo di aver agito nella convinzione, anche se errata, di vantare un diritto di credito derivante da un accordo per la restituzione di somme sottratte da un terzo (Sergiampietri). Hanno inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e, per Scalise, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per la sua presunta minore partecipazione agli eventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile la riproposizione in cassazione di questioni gia' esaminate e risolte in sede d'appello ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (comma 3, ultima parte). Sul merito ha condiviso il principio che, anche assumendo l'esistenza di un mandato, la pretesa degli imputati sarebbe stata sorretta da causa illecita e priva di prova, e che non sussisteva la reale possibilita' di tutela giudiziale della pretesa (escludendo l'applicabilita' dell'art. 393 c.p.). Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per negare le attenuanti generiche e per escludere l'attenuante ex art. 114 c.p. a carico di Scalise per la sua partecipazione agli incontri. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha imposto una sanzione di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto l'art. 393 non applicabile: per quella fattispecie e' necessaria una pretesa azionabile giudizialmente e la reale possibilita' di ricorso all'autorita' giudiziaria; la pretesa degli imputati, anche se sostenuta come credenza, aveva causa illecita e mancava prova della sua azionabilita'.
Richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso in cassazione che riproponeva una questione gia' decisa in appello: la norma vieta di riproporre in cassazione motivi gia' esaminati e risolti senza che emergano errori decisivi non affrontati.
Invocata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, avendo riscontrato profili di colpa nella proposizione del ricorso, per l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Contestata dai difensori per Scalise; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante in quanto gli elementi probatori dimostravano la partecipazione di Scalise agli incontri e la sussistenza delle aggravanti, rendendo la censura meramente di merito e inammissibile in cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere riproposte questioni gia' esaminate e decise dalla Corte d'appello: tali motivi saranno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se non emergono errori decisivi non trattati.
- Per ottenere la derubricazione a favore di una fattispecie basata sulla 'erronea convinzione di un diritto' (art. 393 c.p.) occorre dimostrare che la pretesa fosse effettivamente azionabile davanti all'autorità giudiziaria e che il soggetto fosse concretamente nelle condizioni di rivolgersi all'autorità; la mera convinzione, senza prova della legalità e della possibilità di tutela giudiziale, non esclude il reato di estorsione.
- Le valutazioni di merito del giudice di appello sulla sussistenza delle attenuanti generiche o di altre circostanze sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria; motivazioni congrue e non manifestamente illogiche sono insindacabili.
- Per l'applicazione di attenuanti specifiche (es. art. 114 c.p.) e' necessario che emerga chiaramente la minore responsabilità o la non partecipazione alle condotte aggravanti; la semplice asserzione difensiva non e' sufficiente se i fatti provati indicano partecipazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia l'imposizione delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una sanzione alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la novità e la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso.
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