Cassazione Penale, Sentenza n. 1822/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n.2 e n.7 c.p.). Propone due motivi: (1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello e del verbale d'udienza cartolare del 30/01/2023 (rinvio al 11/04/2023) presso il luogo di detenzione (casa circondariale di Rieti), con conseguente nullità della sentenza ex art. 185 c.p.p.; (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i precedenti dell'imputato sono datati e che vanno valutate le modeste condizioni di vita personali e sociali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il decreto di citazione in appello fosse stato regolarmente notificato a mani del detenuto e che, trattandosi di processo celebrato in forma cartolare (art. 23-bis L. 176/2020), non era dovuta alcuna notifica dell'atto di rinvio decorrente dall'udienza cartolare alla quale l'imputato aveva deciso di non partecipare. Sul secondo motivo ha qualificato la censura come mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello; ha richiamato la valutazione di merito che aveva posto rilievo sui precedenti, sulla loro reiterazione e sulla sussistenza di un percorso criminale, e ha richiamato il principio secondo cui la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul reato di furto; la sentenza impugnata riguarda condanna per furto pluriaggravato in combinato con art. 625 c.p.
Aggravanti applicate al reato di furto, considerate e confermate nei giudizi di merito
artt. 156, 179 comma 1 e 601 c.p.p.
Richiamati in relazione alle regole di notifica degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione fosse stata eseguita a mani del detenuto e quindi regolare
art. 23-bis L. 176/2020 (processo cartolare)
Applicato per escludere l'obbligo di ulteriore notifica dell'atto di rinvio derivante da udienza cartolare cui l'imputato non aveva partecipato
Norma sulla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la nullità non sussistesse perché le notifiche rilevanti erano regolari o non dovute nel processo cartolare
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la corte di merito ha effettuato il bilanciamento richiesto e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di fatto insindacabile
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per disporre Euro 3.000,00
Massime di principio
- Quando l'imputato è detenuto, la notifica a mani presso il luogo di detenzione è prova idonea di regolare notifica; l'omessa contestazione specifica e provata della notifica rende infondata la censura di nullità
- Nei processi celebrati in forma cartolare (normativa emergenziale), gli atti derivanti dall'udienza cartolare (es. rinvio) non richiedono sempre una nuova notifica all'imputato che abbia scelto di non presenziare
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la motivazione se è contraddittoria o omissiva rispetto agli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
- La mera riproposizione in cassazione delle stesse doglianze già esaminate e respinte in appello determina spesso l'inammissibilità del ricorso
- L'inammissibilità per colpa può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende: è quindi importante valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima del deposito
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