Cassazione Penale, Sentenza n. 37123/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di legge relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente ha dedotto che, avendo il fatto avuto luogo il 19/05/2012, il termine prescrizionale massimo, computate le sospensioni, sarebbe maturato prima della pronuncia d'appello, con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, perché il reato è risultato estinto per prescrizione. La Corte ha computato il termine prescrizionale considerando gli articoli pertinenti del codice penale e le sospensioni indicate negli atti (sospensioni dal 28/09/2017; dal 19/04/2018 e dal 20/09/2018) e ha stabilito che la prescrizione è maturata l'11/03/2021. Ha inoltre escluso la valutazione come periodo di sospensione dei 112 giorni (04/06/2015-24/09/2015) conteggiati dalla Corte d'appello, ritenendo che in quell'udienza vi fu modificazione dei capi d'imputazione da parte del pubblico ministero e che pertanto non opera la sospensione così come erroneamente computata dall'appello. Le statuizioni civili non impugnate restano valide, poiché non è stata pronunciata una sentenza di assoluzione nel merito.
Norme richiamate
Individua i termini massimi della prescrizione per il reato; la Corte lo ha utilizzato per fissare il termine prescrizionale massimo dal giorno del fatto.
Si riferisce ai termini e alle modalità di estinzione della pena e ai termini per la prescrizione; utilizzato congiuntamente ad art.157 per il calcolo del termine complessivo.
Regola le sospensioni del decorso della prescrizione; la Corte ha applicato questo articolo per computare alcune sospensioni risultanti dagli atti e ha escluso la rilevanza di un ulteriore periodo che la Corte d'appello aveva invece computato come sospensione.
Attribuisce alla Cassazione il potere di verificare in qualsiasi momento l'estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale; la Corte ha esercitato tale verifica e ha disposto annullamento senza rinvio limitatamente agli effetti penali. Inoltre stabilisce condizioni per l'emissione di una sentenza di assoluzione nel merito, che non sono state soddisfatte nel caso in esame.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019 (Di Paoli)
Giurisprudenza citata in tema di ammissibilità del ricorso per dedotta estinzione per prescrizione: la Corte evidenzia che, se il ricorrente espone adeguatamente la sequenza procedimentale, supera l'osservazione del difetto di autosufficienza.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata per affermare che la sentenza di assoluzione nel merito può essere pronunciata solo quando l'assenza del fatto o la non imputabilità sia risultante dagli atti in modo assolutamente incontestabile; ciò giustifica il mantenimento delle statuizioni civili quando l'annullamento è limitato agli effetti penali per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione può essere accertata d'ufficio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p.; se la prescrizione è intervenuta prima della decisione impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente agli effetti penali.
- Per il computo della prescrizione occorre applicare gli artt.157, 159 e 161 c.p.; vanno contabilizzate le sospensioni solo se giuridicamente configurabili secondo le fattispecie previste (non qualsiasi rinvio o adempimento processuale determina automaticamente sospensione).
- Non tutti i rinvii o le operazioni istruttorie comportano sospensione del termine prescrizionale: quando in un'udienza vi è modifica dei capi d'imputazione e conseguenti termini a difesa, tale periodo non sempre può essere considerato sospensione ai fini prescrizionali se la fattispecie non rientra nelle ipotesi previste dalla legge.
- Il ricorrente che deduca l'estinzione per prescrizione deve esporre con sufficiente chiarezza la sequenza procedimentale e i calcoli che portano alla ritenuta estinzione, per superare eventuali eccezioni di autosufficienza del ricorso.
- Le statuizioni civili non impugnate e non incompatibili con l'annullamento per prescrizione permangono: l'annullamento degli effetti penali per prescrizione non equivale automaticamente a una assoluzione piena nel merito e quindi non estingue automaticamente le obbligazioni civili riconosciute in sede penale.
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