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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia Polis aveva iscritto ipoteca su un immobile di M.R. a garanzia di quattro cartelle relative a vari tributi, per complessivi 3.973,15 euro. M.R. aveva chiesto la cancellazione dell’ipoteca, deducendo che le cartelle erano state annullate con sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 51257/2007, passata in giudicato, per irregolarità delle notifiche, e che l’iscrizione era comunque illegittima perché il credito era inferiore alla soglia di 8.000 euro. Aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Respinte entrambe le domande in primo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per la mancata cancellazione dell’ipoteca nonostante l’annullamento delle cartelle; illegittimità dell’iscrizione per il mancato superamento della soglia prevista, con conseguente contestazione del rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i due motivi. Ha precisato che, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, l’art. 366-bis c.p.c. richiedeva che ciascun motivo si concludesse con un quesito di diritto; il ricorso non ne conteneva alcuno. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, oltre spese forfetarie e accessorie. La sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato le domande di cancellazione dell’ipoteca e di risarcimento, è quindi rimasta ferma; la Cassazione non ha stabilito se l’iscrizione ipotecaria fosse sostanzialmente legittima.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nella fattispecie il ricorso è stato proposto nel vigore della D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 6, n. 40 che ha introdotto l'art. 366 bis c.p.c., alla stregua del quale nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, n. 1), 2), 3) e 4),l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto.

    Per i ricorsi ai quali si applica la disciplina previgente all’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato sui numeri 1-4 dell’art. 360, primo comma, doveva concludersi con un quesito di diritto; la sua omissione comportava l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69

    le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009)

    L’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009 dipende dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato. Per i provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile, secondo la decisione, l’obbligo del quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile

    alla stregua del principio generale di cui all'art. 11 preleggi , comma 1, secondo cui, in mancanza di un'espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo

    In assenza di una disposizione contraria, la legge non ha efficacia retroattiva. Il principio è utilizzato per individuare la disciplina processuale applicabile al ricorso in base alla data del provvedimento impugnato.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, da sez. 6-3, Ordinanza n. 17321 del 17/08/2011.

    La pronuncia richiama l’art. 360-bis, n. 1, come base del principio di diritto relativo al regime di impugnabilità delle sentenze sulle opposizioni all’esecuzione, individuato in funzione della data di pubblicazione e delle modifiche legislative intervenute.

  • Art. 616 c.p.c.

    le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. , introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 , con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. , comma 7;

    Il mezzo di impugnazione delle sentenze sulle opposizioni all’esecuzione varia in base alla data di pubblicazione: prima del 1° marzo 2006 è previsto l’appello; dal 1° marzo 2006 al 4 luglio 2009 è escluso l’appello e resta il ricorso per cassazione; per i giudizi ancora pendenti il 4 luglio 2009, le sentenze successive tornano appellabili.

  • Art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69

    le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. , ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2.

    La soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. ripristina l’appellabilità per le sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 quando il giudizio di primo grado era ancora pendente a quella data.

Massime di principio

  • La data di pubblicazione del provvedimento impugnato può determinare il regime processuale applicabile, anche quando il ricorso è presentato successivamente: occorre verificare le norme transitorie prima di individuare il mezzo di impugnazione e i requisiti formali.
  • Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto richiesto per ciascun motivo comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione e impedisce l’esame delle contestazioni sostanziali.
  • Una decisione d’inammissibilità non conferma nel merito la correttezza dell’atto contestato: lascia ferma la decisione impugnata, ma non risolve le questioni sostanziali che il ricorso non ha potuto far esaminare.

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