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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19170/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un ex dipendente di una società poi fallita, per ottenere l'ammissione al passivo di crediti da indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive e TFR. Il tribunale ha accolto l'opposizione e ha ammesso i crediti in via piena, con privilegio, ritenendo illegittima o comunque atipica la riserva apposta dal giudice delegato, perché i crediti non sarebbero stati condizionati all'esito del giudizio del lavoro. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: la violazione degli artt. 55 e 96 l.fall. per avere il tribunale qualificato come atipica una riserva che invece sarebbe stata tipica, trattandosi di credito dipendente da altro giudizio; la violazione degli artt. 99 l.fall. e 112 c.p.c. per non avere esaminato nel merito le pretese creditorie; la violazione degli artt. 96 e 98 l.fall. per avere il tribunale omesso di valutare le eccezioni del curatore ritualmente svolte; la nullità per avere riconosciuto al curatore un interesse all'impugnazione; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere deciso sul merito del credito; la violazione degli artt. 55 e 96 l.fall. per non avere considerato la compatibilità della riserva con la pendenza del giudizio del lavoro. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati, affermando che l'ammissione con riserva, in quanto provvedimento ammissivo e distributivamente incidente sulla massa, doveva essere tempestivamente impugnata dal curatore se intesa a rimuoverla; che la curatela non poteva, in difetto di autonoma opposizione, trasformare il giudizio di opposizione promosso dal creditore in una sede per ottenere una delibazione d'ufficio del merito del credito; e che la riserva apposta dal giudice delegato, anche se ritenuta atipica, va considerata come non apposta, con conseguente accoglimento pieno del credito, se estranea alle ipotesi tassative di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del fallimento alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del fallimento. Ha confermato che il curatore aveva interesse a contestare il provvedimento di ammissione con riserva, ma ha ritenuto che, non avendo proposto una rituale e tempestiva opposizione allo stato passivo avverso quel provvedimento, non poteva poi chiedere nel giudizio promosso dal creditore la delibazione del merito e del quantum dei crediti. Ha inoltre ribadito che la riserva apposta in modo atipico deve considerarsi come non apposta, con conseguente accoglimento pieno del credito. Il fallimento è stato condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    L'opposizione allo stato passivo è lo strumento tempestivo per contestare il provvedimento del giudice delegato e rimuovere un'ammissione, anche con riserva.

  • art. 99 l. fall.

    Nel giudizio di opposizione il tema devoluto è quello fissato dall'opponente; la curatela non può ampliare il thema decidendum oltre la richiesta di rimozione del provvedimento impugnato.

  • art. 96 l. fall.

    La riserva di ammissione è tipica solo nei casi tassativamente previsti; se apposta fuori dai casi di legge, va considerata come non apposta.

  • art. 55 l. fall.

    La Corte la richiama per escludere che il giudizio di lavoro possa sovrapporsi alla verifica concorsuale, in presenza dell'esclusività del foro fallimentare sui crediti insinuati.

  • art. 52 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento determina l'esclusività del concorso e rende improcedibili le domande di condanna relative a crediti da far valere nel passivo.

  • art. 93 l. fall.

    Le domande di insinuazione al passivo devono essere fatte valere nella sede concorsuale, non nel giudizio ordinario.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire del curatore sussiste perché l'ammissione con riserva incide sulla massa e sulla distribuzione dell'attivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre il petitum; nel giudizio di opposizione il curatore non può ottenere una pronuncia di merito eccedente la rimozione della riserva richiesta dall'opponente.

  • art. 113 l. fall.

    Le ammissioni con riserva incidono concretamente sulla distribuzione, imponendo accantonamenti e trattenute sulle somme dovute.

  • art. 113-bis l. fall.

    Lo scioglimento della riserva opera al verificarsi dell'evento dedotto e conduce alla stabilizzazione dell'ammissione.

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c.

    Richiamato come titolo di privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro oggetto dell'ammissione.

  • art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.

    È richiamato per chiarire che la riserva è ammissibile solo nei casi di credito condizionato secondo la disciplina legale.

  • art. 96, comma 3, n. 1, l. fall.

    Richiamato nel quadro delle regole sulla contestazione e sull'impugnazione dello stato passivo.

Massime di principio

  • L'ammissione al passivo con riserva, quando incide sulla distribuzione dell'attivo e sulla posizione della massa, è un provvedimento autonomamente lesivo e deve essere impugnato con gli strumenti e nei termini previsti dalla legge fallimentare.
  • Se la riserva di ammissione è apposta fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, essa va considerata come non apposta, con effetto di ammissione piena del credito.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore, il curatore non può, con la sola costituzione, ottenere una decisione sul merito del credito diversa o più ampia rispetto alla semplice difesa del provvedimento impugnato; per contestare l'ammissione deve proporre autonoma opposizione.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento, le domande di condanna relative a crediti da insinuare al passivo diventano improcedibili davanti al giudice ordinario, restando la verifica concentrata nella sede concorsuale.
  • L'interesse ad agire del curatore è configurabile ogni volta che il provvedimento del giudice delegato attribuisca al creditore una posizione che incide sulla massa, anche se formalmente qualificata come ammissione con riserva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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