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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di sorveglianza di Roma a seguito di un episodio di aggressione avvenuto il 3/7/2021 (denuncia di Messina Teresa) davanti all'esercizio commerciale presso cui il ricorrente lavorava (esercizio della compagna Elena Manfrè). Il ricorrente, già condannato per reati relativi al traffico di stupefacenti e precedentemente ammesso a semilibertà e poi ad affidamento in prova, deduceva: (i) che la revoca sarebbe stata motivata per comportamenti di terzi e non per sue condotte; (ii) carenza e illogicità della motivazione sulla gravità della violazione; (iii) mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della denunciante; (iv) violazione dell'art. 51-ter L. n. 354/75 e possibilità di sostituire l'affidamento con altre misure alternative (es. semilibertà o detenzione domiciliare); (v) confusione tra revoca e cessazione dell'affidamento per presunta inidoneità dell'attività lavorativa; (vi) errore nella determinazione del dies a quo della revoca.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di revocare l'affidamento in prova, avendo valutato il quadro probatorio (referto medico, denunce, dichiarazioni di testimoni, indagini difensive e verbali ex art. 391-bis c.p.p.) e ravvisato la partecipazione del Fiorentino all'aggressione e la stretta correlazione dell'evento con l'attività lavorativa che era stata elemento di reinserimento. La revoca è stata ritenuta conforme all'art. 47 co. 11 L. n. 354/75. Sull'art. 51-ter la Corte ha chiarito che la norma si riferisce alla sospensione cautelativa e non impone automatiche forme di sostituzione della misura; pertanto il Tribunale non ha errato nel non disporre misure alternative. Gli effetti della revoca sono stati fatti risalire al giorno dell'ammissione al beneficio (giorno prossimo al fatto rilevante). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - art. 47, co. 11

    Consente la revoca dell'affidamento in prova quando sussistono comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura; il Tribunale può valutare la gravità e la compatibilità delle condotte rispetto al beneficio concesso.

  • Legge n. 354/1975 - art. 51-ter

    Si riferisce alla sospensione cautelativa della misura; non impone l'automatica sostituzione della misura alternativa con altra misura (es. semilibertà) al momento della revoca, lasciando al giudice la valutazione sulla necessità e natura delle conseguenze.

  • Legge n. 354/1975 - art. 58-quater (richiamata giurisprudenzialmente)

    Rilevata dalla Corte in riferimento alla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 173/2021) come parametro interpretativo in tema di delibazione della necessità della revoca e delle conseguenze sulla pena residua.

  • Codice di procedura penale - art. 391-bis

    I verbali e le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. possono essere valutati dal Tribunale di sorveglianza ai fini della decisione sulla compatibilità del soggetto con la misura alternativa.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 173/2021 (richiamata)

    Richiamata quale parametro interpretativo recente in tema di revoca e di delibazione dell'opportunità della misura alternativa; la Corte di legittimità si è attenuta ai canoni ermeneutici evidenziati.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è legittima se emergono comportamenti (anche se inseriti in un contesto più ampio o collegati all'attività lavorativa che giustificava il beneficio) che rendono incompatibile la prosecuzione della misura.
  • Il giudice di sorveglianza può valutare il materiale probatorio disponibile, incluse denunce, referti medici, dichiarazioni testimoniali e verbali ex art. 391-bis, anche prima della definizione del procedimento penale sottostante, per valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca.
  • La mera partecipazione di terzi a una vicenda non esclude la revoca se il beneficiario ha avuto un ruolo significativo o il fatto è strettamente connesso all'occasione che motivava il beneficio (es. luogo di lavoro o reinserimento).
  • L'art. 51-ter riguarda la sospensione cautelativa e non determina automaticamente la possibilità di sostituire l'affidamento con altra misura alternativa: la scelta tra revoca, cessazione o sostituzione resta rimessa al giudice in base al caso concreto.
  • Per contrastare efficacemente una revoca occorre produrre elementi concreti che incidano sull'attendibilità delle accuse o sulla inesistenza di comportamenti incompatibili (es. alibi, documentazione medica contraria, testimonianze sostanziali), non semplici contestazioni formali.
  • Gli effetti della revoca possono essere retrodatati al momento dell'ammissione al beneficio o a data prossima al fatto incompatibile quando ciò risulti motivato e coerente con la ricostruzione fattuale.

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