Sentenza n. 546/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 611/24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, n. 611/2024, relativa all'erogazione della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 4 settembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione provvedesse al pagamento, neppure parziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura delle ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell'Amministrazione. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della condotta processuale delle ricorrenti, che avevano prodotto la certificazione del passaggio in giudicato priva di asseverazione.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza non adempiuta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione nel pagamento consente di proporre il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unita alla prova del mancato pagamento, consente al giudice di accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento integrale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento, ponendo gli oneri dell'attività sostitutiva a carico dell'amministrazione inadempiente.
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