Sentenza del 04/02/2020 n. 2477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento induttivo IRPEF (anno 2004) per omessa denuncia di ricavi derivanti dalla plusvalenza connessa alla cessione a titolo oneroso di una licenza taxi. Il ricorrente deduceva di avere svolto l'attività come socio-lavoratore di una cooperativa, avendo conferito in comodato d'uso autovettura e licenza, e contestava l'accertamento per mancata verifica della sussistenza di un'azienda, per assenza di prova del valore della plusvalenza e per errata interpretazione della L. 15/01/1992 n.21 art.7 (sulla trasferibilità della licenza e sulla possibilità che l'attività sia svolta anche da non imprenditori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo della necessaria specificità (violazione del principio di chiarezza e specificità, art. 360 c.p.c., n.3). Il secondo motivo è stato considerato formulato in modo non conforme ai requisiti introdotti dalla novella dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 (modificata dal D.L. n.83/2012 conv. L. n.134/2012): la cassazione ha richiamato l'applicabilità della nuova disciplina anche al processo tributario e l'obbligo di indicare il fatto storico omesso, la fonte da cui risulta, il momento in cui è stato dibattuto e la sua decisività. Non essendovi stata partecipazione dell'Agenzia all'udienza, non è stata pronunciata condanna alle spese; non è stata affrontata nel merito la questione sulla natura dell'operazione (cessione onerosa) né sulla prova del valore della plusvalenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiama il requisito di specificità delle censure in cassazione: critiche generiche o combinate fra loro senza chiarezza sono inammissibili.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (novellato)
Il nuovo vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il ricorrente deve indicare il fatto omesso, la fonte testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come è stato discusso e la sua decisività.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato l'art. 360 c.p.c. introducendo la nuova formulazione del n.5 richiamata dalla Corte; tale modifica si applica anche al processo tributario.
L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, lett. b)
Norma richiamata nella controversia circa la trasferibilità della licenza taxi e i limiti all'esercizio dell'attività da parte di non imprenditori; la CTR è stata ritenuta averne dato una interpretazione restrittiva, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 8053
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 360, comma 1, n.5, anche al processo tributario e ha precisato i rigidi requisiti di indicazione del fatto storico omesso.
Cass. 14/05/2018, n. 11603
Precedente richiamato in tema di inammissibilità per carenza di specificità delle doglianze in cassazione.
Cass. 11/04/2008, n. 9470
Precedente in materia di esigenza di chiarezza e specificità delle censure in cassazione.
Norma processuale richiamata per indicare che l'Agenzia delle entrate si è costituita solo per partecipare eventualmente all'udienza di discussione.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere formulate con estrema precisione: non sono ammesse critiche generiche o pluralmente combinate senza chiara articolazione (art. 360 c.p.c., n.3).
- Da quando è entrata in vigore la novella dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, anche nel processo tributario i ricorsi per omesso esame di fatti devono indicare il fatto omesso, la fonte, il momento in cui è stato dibattuto e la sua decisività; in mancanza il motivo è inammissibile.
- Nel contestare un accertamento induttivo relativo a plusvalenze su licenze è essenziale fornire prova documentale sulla natura dell'operazione (trasferimento oneroso o altro), sull'esistenza o meno di un'azienda e sul valore della plusvalenza; assenze probatorie possono essere decisive nei gradi di merito.
- Se si agisce come socio-lavoratore di una cooperativa con beni conferiti in comodato, occorre produrre contratti, verbali di conferimento, contabilità della cooperativa e ogni elemento utile a dimostrare l'inesistenza di una autonoma azienda del singolo contribuente.
- Quando si impugnano motivazioni che interpretano norme settoriali (es. disciplina delle licenze taxi), il ricorso in cassazione deve distinguere chiaramente questioni di diritto da contestazioni di fatto e rispettare i limiti di ammissibilità delle censure.
- La mancata partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'udienza può influire sulla pronuncia sulle spese, ma non incide sull'ammissibilità del ricorso che resta subordinata al rispetto dei requisiti formali e sostanziali di cui sopra.
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