Cassazione Penale, Ordinanza n. 01580/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato o comunque pronunciato una decisione di condanna in un procedimento per detenzione di sostanza stupefacente in quantitativo rientrante nell'ipotesi attenuata. I motivi dedotti riguardavano: 1) la correttezza della motivazione sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., ritenuta non adeguatamente giustificata perché fondata sui precedenti penali; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato nonostante la confessione; 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, censurato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e dello scostamento di un anno dal minimo edittale previsto per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla recidiva, alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e corretto sia la maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sia l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, sia la determinazione della pena intermedia alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La recidiva può essere valorizzata solo se il giudice motivi in concreto la maggiore pericolosità del reo, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei precedenti; non basta il mero richiamo alla loro esistenza formale.
La pena va determinata in concreto sulla base dei criteri legali, e l'obbligo di motivazione è assolto quando il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce il parametro edittale richiamato per valutare la congruità della pena applicata nell'ipotesi di minore gravità della detenzione di stupefacenti.
Richiamato solo per ricordare l'assetto giurisprudenziale sulla recidiva reiterata anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Norma quadro sulla recidiva, trattata come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e soggetta a contestazione e verifica in concreto.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione, non essendo sufficiente la mera confessione o la sola assenza di dati negativi.
Citato indirettamente nel riferimento alla confessione e ai precedenti, senza autonoma statuizione di principio.
Massime di principio
- La recidiva, quando contestata, non può essere applicata in modo automatico sulla base dei soli precedenti penali: il giudice deve verificare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo concreto di maggiore riprovevolezza e pericolosità, valorizzando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e altri indicatori individualizzanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; la confessione, da sola, non impone il loro riconoscimento.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se manchi o sia meramente apparente la motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi considerati rilevanti o determinanti per fissare la pena in concreto.
- La mera discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della recidiva, delle attenuanti generiche e della pena è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
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