Cassazione Penale, Ordinanza n. 18784/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per rapina impropria e lesioni personali volontarie aggravate, commesse in concorso temporale il 26 aprile 2024 a Cassino. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto: sosteneva che, per il proprio stato di depressione e perché la violenza sarebbe intervenuta quando la merce era già a terra, il fatto dovesse essere riqualificato in furto semplice. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto, il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata e, in generale, il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze sul primo motivo miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e non illogica resa nei due gradi di merito. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di comparazione tra circostanze, ribadendo che la graduazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali.
Richiamato per ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata secondo i parametri legali di commisurazione della pena.
Implicitamente evocato in relazione alle circostanze aggravanti contestate, senza specificazione ulteriore nel testo.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al loro bilanciamento con la recidiva.
Richiamato in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti.
Non citato espressamente nel testo; la norma sostanziale pertinente è la rapina impropria, ma il testo non riporta l'articolo.
Norma sostanziale pertinente alla rapina impropria, desumibile dalla qualificazione del fatto, anche se non espressamente indicata.
Non citato; non pertinente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie né una diversa ricostruzione storica dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici.
- La qualificazione del fatto come rapina, anziché come furto semplice, non può essere sovvertita in cassazione se i giudici di merito hanno accertato in modo non illogico la sussistenza della violenza o minaccia funzionale alla sottrazione o alla conservazione della cosa sottratta.
- Il giudizio sulla tenuità del fatto, sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e, più in generale, sulla graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per mancanza assoluta di motivazione, arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Una motivazione che esponga le ragioni per cui la soluzione adottata è ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena è sufficiente a sorreggere il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze contrastanti.
- Quando vi è 'doppia conforme' di merito, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova è ulteriormente circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
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