Cassazione Civile, Ordinanza n. 11844/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compagnia aerea)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo di un volo aereo operato dalla compagnia, con partenza prevista da Fuerteventura e arrivo previsto a Bologna, che invece atterrava a Milano Malpensa in tarda notte, consentendo alla passeggera di raggiungere Bologna con oltre otto ore di ritardo. In primo grado il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda risarcitoria/indennitaria proposta dalla passeggera e l'aveva condannata alle spese. In appello il Tribunale aveva riformato la decisione, riconoscendo alla passeggera euro 560,00 e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la passeggera ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, censurando la compensazione delle spese disposta in appello per violazione dell'art. 91 c.p.c. La compagnia, prima dell'udienza, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale, non notificata né accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della compagnia per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia non accettata; ha accolto il ricorso incidentale della passeggera, ritenendo illegittima la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice d'appello fuori dai casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. e rilevando che la motivazione adottata tendeva in sostanza a sanzionare la parte per una condotta processuale, in modo incompatibile con la disciplina delle spese. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la compagnia a pagare alla passeggera le spese dei due gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
la regola della soccombenza impone che le spese seguano la parte soccombente, salvo diversa previsione normativamente consentita.
ovvero “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata”, “mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti”
la compensazione integrale delle spese è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla norma; l'uso di formule generiche o di ragioni estranee a tali presupposti è illegittimo.
tradii[sce] l’intento di volere in realtà sostanzialmente sanzionare la parte come se avesse violato l’art. 88 c.p.c.
la compensazione spese non può essere impiegata come sanzione surrettizia per una ritenuta scorrettezza processuale della parte.
la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c.
quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte rileva i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, se non notificata e non accettata dalla controparte, non produce l'estinzione del giudizio ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; non è legittimo invocare motivi generici o ragioni di mera opportunità processuale.
- Il giudice non può usare la disciplina della compensazione delle spese per sanzionare indirettamente una parte per asserite scorrettezze processuali: in tal caso si esce dal perimetro dell'art. 92 c.p.c. e si finisce per applicare surrettiziamente una sanzione non prevista.
- Quando la cassazione è limitata al capo sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e regolare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
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