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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33970/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1994. I correnti e la garante avevano chiesto la rideterminazione del saldo, la rimozione di addebiti non dovuti e la ripetizione dell'indebito, assumendo l'illegittimità di alcune condizioni contrattuali e facendo leva su una consulenza tecnica di primo grado. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda ritenendo la documentazione prodotta gravemente carente perché mancanti gli estratti conto relativi a un lungo arco temporale, insufficiente a consentire una ricostruzione attendibile del rapporto anche con il supporto della CTU. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omesso esame sull'attendibilità della CTU e sull'onere probatorio, lamentando che la corte territoriale avrebbe svalutato la consulenza solo per l'assenza di alcuni estratti conto; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe rigettato la domanda in modo automatico senza considerare la possibilità di integrare la prova con elementi aliunde e con la CTU; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria o incomprensibile, poiché la corte avrebbe ammesso in astratto la possibilità di colmare le lacune documentali ma poi negato in concreto l'idoneità della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, osservando che la censura non riguardava un fatto storico omesso ma la valutazione di merito della documentazione e della CTU, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre chiarito che non esiste un dovere del giudice di colmare automaticamente le lacune documentali del correntista, potendo soltanto avvalersi, secondo prudente apprezzamento, di altra documentazione o della consulenza tecnica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché totalmente fuori ratio, poiché la corte d'appello non ha applicato un automatismo fondato sulla sola mancanza di estratti conto, ma ha motivato sull'insufficienza della documentazione per l'estensione della lacuna temporale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era presente, comprensibile e non apparente, non ricorrendo alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con indicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non permette di censurare la mera valutazione della consulenza tecnica o della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Attribuisce al giudice di merito il prudente apprezzamento delle prove e consente, ma non impone, di valorizzare altra documentazione o la CTU per colmare lacune probatorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o con contrasto irriducibile; non basta un dissenso sulla sufficienza del ragionamento.

  • art. 2697 c.c.

    Il correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di causa debendi.

  • art. 119 T.U.B.

    comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto

    Gli estratti conto periodici sono il mezzo ordinario per ricostruire le movimentazioni del conto, ma non l'unico mezzo di prova astrattamente utilizzabile.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    Le scritture contabili possono costituire elementi utili alla ricostruzione del rapporto bancario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente bancario, l'attore ha l'onere di provare l'an e il quantum dei pagamenti indebiti e, di regola, deve produrre una documentazione idonea a ricostruire l'intera sequenza delle movimentazioni.
  • La mancanza di alcuni estratti conto non determina automaticamente il rigetto della domanda, poiché il giudice può valorizzare anche altra documentazione bancaria o contabile e ricorrere alla CTU; tuttavia questa è una facoltà discrezionale del giudice di merito, non un obbligo.
  • La sufficienza del materiale probatorio a consentire una ricostruzione attendibile del saldo è una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, salvo il limitato vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per contestare la scelta del giudice di merito di discostarsi dalla CTU, se la motivazione che sorregge tale scelta è comprensibile e logicamente coerente.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando il giudice esplicita che la documentazione è insufficiente per l'estensione delle lacune temporali e per l'impossibilità di una ricostruzione attendibile del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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