Cassazione Penale, Sentenza n. 00057/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la conferma della condanna per maltrattamenti e lesioni aggravate unificate per continuazione, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al riconoscimento del reato di maltrattamenti, sostenendo episodicità delle condotte, assenza di convivenza stabile e quindi mancanza dell'abitualità richiesta; rilievo della remissione della querela e dei contatti telematici della persona offesa come indizi di inattendibilità; richiesta di riqualificazione in art. 581 c.p. continuato; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, nonostante il comportamento processuale dell'imputato, il suo interrogatorio e la disponibilità a percorsi di giustizia riparativa; 3) eccessività dell'aumento per la continuazione e conseguente mancato riconoscimento di benefici (sospensione condizionale della pena). Il ricorso è stato proposto entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e inerente fatti correttamente esaminati e motivati dai giudici di merito: la testimonianza della persona offesa è stata giudicata credibile e corroborata da riscontri (fotografie, referto medico, dichiarazioni di testi); le ammissioni parziali dell'imputato sono state valorizzate. La Corte ha confermato che il reato di maltrattamenti può sussistere anche in un arco temporale inferiore all'anno e senza convivenza stabile se sussiste un regime vessatorio reiterato e idoneo a cagionare sofferenze fisiche o morali; il dolo del reato non richiede un programma criminoso prefissato ma la consapevolezza di persistere in condotte vessatorie. La remissione della querela e i tentativi di riconciliazione non sono di per sé decisivi per ritenere inattendibile la vittima e possono anzi richiedere un più approfondito vaglio critico. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili (il secondo per aspecificità), con conferma della dosimetria della pena e del modesto aumento per continuazione (2 mesi). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso; la Corte osserva che il ricorso è proposto nei limiti di questo articolo
Norma richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione (lesioni); la Corte ritiene però corretta la qualificazione prevalente in maltrattamenti, per la sussistenza di atti vessatori reiterati
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito può valorizzare gli elementi di ritenuta prevalenza e che la scelta in punto di bilanciamento è insindacabile in sede di legittimità se motivata
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di censura sulla motivazione (illogicità manifesta): la Corte richiama i limiti della sindacabilità della motivazione in sede di legittimità
Norma che consente la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna di euro 3.000
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiami vari)
es. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020; Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017; Sez. 6, n. 21289 del 04/02/2025; ecc.
La Corte richiama precedenti per affermare che la testimonianza della vittima può essere autonoma fonte di prova se credibile e corroborata; che il reato di maltrattamenti non richiede durata minima; che il dolo richiesto è la consapevolezza di persistere in condotte vessatorie; e che ritrattazioni o remissioni vanno vagliate con attenzione
Massime di principio
- Il reato di maltrattamenti può sussistere anche in un arco temporale relativamente breve e in assenza di convivenza stabile, quando emerge un regime reiterato di condotte vessatorie idonee a causare sofferenze fisiche o morali alla vittima
- La credibilità della persona offesa può essere ritenuta autonoma e decisiva se le sue dichiarazioni risultano logiche, prive di contraddizioni e corroborate da riscontri oggettivi (referti, fotografie, testimonianze)
- La remissione della querela, la ritrattazione o i tentativi di riconciliazione non escludono automaticamente l'attendibilità della denuncia e anzi richiedono un vaglio critico in considerazione della possibile dipendenza o vulnerabilità della vittima
- Il dolo nei maltrattamenti non richiede un piano criminoso prefissato: è sufficiente la consapevolezza di proseguire in condotte vessatorie già poste in essere
- Le questioni di merito sulla valutazione delle prove e sulla dosimetria della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi di motivazione manifesti o profili esclusivamente di diritto
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi chiari di resipiscenza o circostanze personali tali da prevalere sulle aggravanti; la mera disponibilità a percorsi riparativi può non essere sufficiente
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