Cassazione Civile, Ordinanza n. 18176/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Un soggetto che si dichiarava proprietario di una striscia di terreno conveniva in giudizio gli eredi di una donna che, secondo la sua prospettazione, aveva in passato un diritto reale di uso su quella porzione. Deduceva che, venuto meno tale diritto per la morte della titolare, l’occupazione della striscia da parte degli eredi era divenuta abusiva e ne chiedeva la restituzione. In primo grado la domanda veniva accolta, con esclusione della configurabilità di un diritto d’uso e con riconoscimento di un’usucapione solo su una diversa porzione di terreno; in appello, però, la corte territoriale qualificava la pretesa come azione personale di restituzione fondata sul venir meno del titolo e, ritenuta non provata l’esistenza del titolo dedotto, rigettava la domanda. Il ricorrente in cassazione lamentava: 1) violazione delle norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull’onere della prova, sostenendo di avere proposto una rivendica fondata sul proprio titolo di proprietà e non una mera restituzione dipendente dal diritto d’uso; 2) inammissibilità dell’eccezione/domanda di usucapione per tardiva costituzione di uno dei convenuti e per mancata impugnazione della statuizione di primo grado sull’inesistenza del titolo; 3) illegittima riqualificazione della domanda da rivendicazione a restituzione da parte della corte d’appello, in assenza di specifica impugnazione della qualificazione compiuta dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda originaria fosse, secondo la prospettazione dell’attore e il tenore dell’atto introduttivo, un’azione personale di restituzione fondata sul venir meno di un preteso diritto reale di uso e non un’azione di rivendicazione. In tale quadro, non gravava sull’attore la probatio diabolica tipica della rivendica, ma egli doveva provare il titolo negoziale o comunque il fatto costitutivo della pretesa restitutoria; poiché tale prova non era stata fornita, la decisione di rigetto era corretta. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte privo di interesse e in parte inammissibile; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non risultava dimostrato che il primo giudice avesse davvero qualificato la domanda come rivendicazione in modo vincolante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro della doglianza sulla corrispondenza tra domanda e decisione e sulla qualificazione dell’azione
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come azione personale di restituzione
richiamato nei motivi, ma non è ravvisata alcuna violazione decisiva
richiamato nei motivi in relazione alle difese e alla fase introduttiva del giudizio
richiamato nel secondo motivo con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado
invocato per contestare la tardività dell’eccezione/domanda di usucapione in appello
richiamato in relazione all’efficacia del giudicato
art. 42 Cost.
richiamato a sostegno della pretesa dominicale del ricorrente
richiamato per affermare il contenuto del diritto di proprietà
richiamato per sostenere la tesi della rivendicazione e della tutela reale del proprietario
richiamato per contestare l’onere probatorio imposto al ricorrente
richiamato dal convenuto che chiedeva di essere rimesso in termini perché la domanda riconvenzionale non gli sarebbe stata notificata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012
applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012
richiamato come base del contributo unificato ulteriore
art. 7305/2014, S.U.
richiamata come arresto delle Sezioni Unite sulla distinzione tra azione di restituzione e azione di rivendicazione e sulla inammissibilità della trasformazione dell’azione per effetto delle difese del convenuto
Massime di principio
- L’azione di restituzione è un’azione personale, fondata sull’esistenza e sul venir meno di un titolo che giustificava la detenzione del bene; chi la propone deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto alla riconsegna, non la piena prova della proprietà come nella rivendica.
- L’azione di rivendicazione ricorre quando il convenuto detiene il bene sine titulo fin dall’origine o comunque senza che sia allegato un previo trasferimento volontario della cosa; in tal caso grava sull’attore la probatio diabolica della proprietà.
- Le difese petitorie del convenuto contro una domanda di rilascio o consegna non trasformano automaticamente l’azione personale dell’attore in azione reale, né aggravano l’onere probatorio dell’attore oltre i limiti del titolo posto a base della domanda.
- Per censurare in cassazione la riqualificazione dell’azione operata dal giudice di merito occorre indicare con precisione il contenuto della sentenza di primo grado e dimostrare che la qualificazione contestata sia stata effettivamente adottata e devoluta in appello.
- È inammissibile il motivo che prospetti come violazione di giudicato o di regole processuali una questione priva di interesse concreto, o che confonda l’assenza di usucapione con l’inesistenza del titolo giustificativo dell’occupazione.
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