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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17222/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un’ingiunzione di pagamento relativa a ventisei cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In primo grado l’opposizione veniva in parte dichiarata inammissibile e per il resto rigettata, con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti. In appello, il giudice riformava solo in parte la decisione: dichiarava inefficaci cinque cartelle per prescrizione del diritto alla riscossione, dichiarava per il resto cessata la materia del contendere e condannava solo l’agente della riscossione alle spese del grado. Il ricorrente per cassazione deduceva due censure: (1) violazione dell’art. 336 c.p.c., perché, una volta riformata anche parzialmente la sentenza di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto riformare d’ufficio anche il capo sulle spese del primo grado, senza considerarlo coperto da giudicato per mancata specifica impugnazione; (2) violazione del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 111 Cost., perché le spese del grado di appello erano state liquidate in misura inferiore ai parametri minimi previsti per il valore della causa, senza adeguata motivazione dello scostamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza di primo grado viene riformata in tutto o in parte, il giudice d’appello deve procedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese del primo grado, poiché la riforma determina la caducazione del relativo capo; inoltre ha ribadito che la liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e, se il giudice si discosta in modo non giustificato, la motivazione è necessaria, specie quando la liquidazione scende sotto il minimo tabellare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché provveda sul merito della regolazione delle spese del secondo grado e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado fa cadere il capo sulle spese, imponendo al giudice d’appello un nuovo regolamento delle spese del primo grado anche d’ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La liquidazione dei compensi deve collocarsi nei limiti dei parametri previsti; lo scostamento richiede adeguata motivazione, soprattutto se si scende sotto il minimo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione e di controllo della ragionevolezza della liquidazione delle spese.

  • art. 2223, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza una specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale relativa alla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è riformata, anche solo in parte, il capo sulle spese di quel grado viene travolto e il giudice d’appello deve rideterminarle in base all’esito complessivo della lite, senza che occorra una specifica censura sul punto.
  • Il principio dell’effetto espansivo interno dell’impugnazione opera sui capi dipendenti solo nei limiti in cui la decisione riformatrice li renda incompatibili; nel caso delle spese di lite, la riforma della decisione principale comporta normalmente il riesame officioso della regolazione delle spese del grado precedente.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il giudice può esercitare discrezionalità entro la forbice dei parametri tabellari, ma deve motivare lo scostamento quando liquida oltre tale fascia; la motivazione è ancor più necessaria se l’importo riconosciuto scende sotto il minimo previsto.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere controllabile in punto di ragionevolezza e coerenza con il valore della controversia, specie quando il giudice si discosti sensibilmente dai parametri tariffari.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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