Cassazione Civile, Ordinanza n. 23401/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva notificato un precetto per il pagamento di una somma complessiva di euro 142.632,00 fondata su 32 cambiali, delle quali solo 5 già scadute al momento della notifica. La società debitrice aveva opposto il precetto contestando, da un lato, la validità del rapporto cartolare per asserito abusivo riempimento dei titoli, inesistenza e inesigibilità degli stessi; dall'altro, l'inesistenza del rapporto sottostante e la mancata prova dell'esecuzione delle forniture poste a base del credito. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, limitando il diritto di agire esecutivamente alle sole cambiali scadute e compensando integralmente le spese. In appello la decisione veniva riformata solo sul piano delle spese. La società creditrice ha proposto ricorso principale deducendo: 1) la erronea compensazione delle spese anche per la fase di reclamo, con difetto di interesse perché la statuizione era comunque per essa più favorevole rispetto alla condanna integrale; 2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte territoriale valutato la soccombenza in modo frazionato per singolo grado e non in modo unitario e globale sull'esito complessivo della lite; 3) motivo assorbito. La società debitrice ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la corte di appello avesse qualificato la dedotta abusiva compilazione delle cambiali come riempimento sine pactis, con conseguente necessità di querela di falso, anziché come riempimento contra pacta, dimostrabile con prova testimoniale; ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione dei documenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di interesse, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale ritenendo errata la regolazione delle spese per non avere la corte di merito applicato il criterio unitario e globale della soccombenza sull'esito complessivo della lite, e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale perché la corte di appello aveva erroneamente qualificato come riempimento sine pactis una deduzione che, secondo la prospettazione in fatto della parte, riguardava un riempimento contra pacta. Sono rimasti assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge e dell'omesso esame di fatti decisivi.
la soccombenza ai fini delle spese va individuata con criterio unitario e globale in relazione all'esito finale della lite.
la compensazione delle spese deve essere valutata secondo la soccombenza complessiva e non separatamente per ciascun grado senza considerare l'esito finale.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di querela di falso.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di produzione e valutazione dei documenti.
richiamato nel ricorso incidentale per la ripartizione dell'onere della prova sull'abusivo riempimento contra pacta.
richiamato nel ricorso incidentale per la provenienza e l'efficacia probatoria della scrittura privata.
richiamato per il mancato rilascio dell'autorizzazione alla querela di falso non confermata personalmente o da difensore con procura speciale.
richiamato con riferimento all'udienza collegiale in cui avrebbe dovuto essere confermata la querela di falso.
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese di lite, la soccombenza deve essere apprezzata in modo unitario e globale con riguardo all'esito complessivo del processo, e non separando artificialmente i singoli gradi o le singole fasi.
- La compensazione parziale delle spese deve essere ancorata a una valutazione complessiva delle reciproche soccombenze; non è corretto attribuire a una parte la qualità di soccombente in un grado e di vincitrice in un altro senza considerare il risultato finale della controversia.
- In materia di cambiali compilate in bianco, se il sottoscrittore deduce che il riempimento è avvenuto contra pacta, egli non deve proporre querela di falso, ma può contestare l'abusivo riempimento e provarlo secondo le regole ordinarie.
- La querela di falso è necessaria solo quando si assuma che il titolo sia stato completato absque pactis, cioè in modo tale da incidere sulla genuinità oggettiva del documento e sulla sua provenienza dal sottoscrittore.
- La qualificazione della deduzione difensiva come riempimento contra pacta o sine pactis dipende dal contenuto concreto delle allegazioni di parte; un'erronea sussunzione può comportare l'illegittima preclusione dei mezzi istruttori richiesti.
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