Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30483/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo respinto dalla Corte d'appello contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione su istanza del pubblico ministero, formulata nel contesto di una procedura concordataria dopo la rinuncia alla domanda di concordato. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha censurato la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento ex art. 7 l.f., sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto indicare e dimostrare specificamente una delle ipotesi previste dalla norma; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l.f., contestando la sussistenza dello stato di decozione e affermando che la liquidazione della società avrebbe potuto consentire il pagamento dei debiti; con il terzo ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 5 l.f. in tema di insolvenza, sostenendo che l'onere della prova gravava su chi chiedeva il fallimento e non sul debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimazione del pubblico ministero, richiamando il principio secondo cui, nel concordato preventivo, dopo la rinuncia alla domanda e prima della declaratoria di improcedibilità, il pubblico ministero può sempre richiedere il fallimento quando la decozione emerga da una delle situazioni previste dall'art. 7 l.f., anche se desunte da un procedimento iscritto nel modello 45 e non necessariamente da un procedimento penale pendente. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché generici e sostanzialmente diretti a contestare la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva dato conto della rilevante esposizione debitoria, della consistenza esigua dell'attivo e dell'insolvenza della società anche in stato di liquidazione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l.f.

    Il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento non solo quando apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche quando la decozione emerga da una delle condotte previste dalla norma, senza che sia indefettibile la pendenza di un procedimento penale.

  • art. 5 l.f.

    Lo stato di insolvenza può essere desunto dall'entità dell'esposizione debitoria e dall'inconsistenza dell'attivo patrimoniale, anche se la società è in liquidazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non è consentito introdurre in cassazione una mera critica alla sufficienza della motivazione fuori dai rigorosi limiti del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002

    Il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo la disciplina generale richiamata.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la rinuncia alla domanda non elimina automaticamente il potere del pubblico ministero di richiedere il fallimento quando emergano elementi di decozione riconducibili alle ipotesi tipizzate dall'art. 7 l.f.
  • La legittimazione del pubblico ministero ex art. 7 l.f. non presuppone necessariamente un procedimento penale pendente: la notitia decoctionis può emergere anche da procedimenti iscritti come atti non costituenti reato.
  • Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, il giudice può valorizzare la sproporzione tra debiti e attivo, la dubbia recuperabilità dei crediti e la mancanza di prospettive di soddisfacimento dei creditori, anche in presenza di una società in liquidazione.
  • In cassazione, censure che si risolvano in una contestazione generica della motivazione della sentenza di merito sono inammissibili se non rispettano i limiti del vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.