Cassazione Penale, Sentenza n. 14250/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo con due gruppi di censure principali: 1) violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per mancata trasmissione al Riesame dei "files" audio e del brogliaccio delle intercettazioni, con la doglianza che tale omissione avrebbe reso impossibile al Tribunale valutare la gravità indiziaria; 2) violazione degli artt. 275 (comma 3) cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. e carenza/mancata logica della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (traffico di stupefacenti, estorsione tentata e consumata, detenzione di armi, violazione della misura di prevenzione) e sull'aggravante mafiosa, anche in relazione a precedenti procedimenti (Tribunale di Marsala) e alla mancata prova materiale della destinazione illecita della droga e del possesso di armi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omesso deposito del brogliaccio e dei files audio non comporti nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente la trasmissione di documentazione sommaria che riporti sinteticamente il contenuto delle conversazioni, salvo che la difesa indichi specifiche difformità tra i testi riportati e quanto risulta dagli ascolti privati, cosa che non è avvenuta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e meramente confutative: la motivazione del Tribunale è stata considerata adeguata e ha esposto elementi concreti a sostegno della gravità indiziaria (anche sulla base della "droga parlata"), sull'attribuibilità di riferimenti ad armi nelle conversazioni, sugli spostamenti rilevati dalle captazioni e sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa, nonché sulla presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità l'omesso deposito del brogliaccio o dei files audio; è sufficiente una documentazione anche sintetica che consenta al giudice di formarsi un convincimento, salvo che la difesa indichi specifiche e concrete difformità tra gli atti e gli ascolti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale in presenza dell'aggravante mafiosa; ciò impone al giudice che applica misure cautelari di motivare le ragioni per escludere la presunzione solo se tali ragioni sono state allegati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti. Non richiede dimostrazione ex novo dei pericula libertatis quando la presunzione opera.
Riferimento alla fattispecie e all'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale abbia indicato elementi probatori tali da fondare la consapevolezza dell'indagato nell'agevolare la cosca.
Consente la condanna alle spese processuali e l'eventuale liquidazione di somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020
Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; qui ha consentito il deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale e della difesa.
Massime di principio
- La mancata trasmissione al giudice di riesame dei files audio delle intercettazioni non comporta automaticamente l'annullamento della misura cautelare: è spesso sufficiente una relazione o documentazione sintetica che renda conto del contenuto delle captazioni; la difesa deve invece indicare specifiche discrepanze tra quanto trascritto e quanto risultante dagli ascolti per ottenere rilievi favorevoli.
- Le intercettazioni che mostrano la cosiddetta "droga parlata" (riferimenti a peso, tipo di sostanza, destinazione e cessione) possono costituire grave indizio di traffico di stupefacenti anche in assenza del sequestro materiale della droga, purché i dialoghi sianochiari e coerenti.
- Riferimenti espliciti o chiaramente interpretabili a 'armi' nelle conversazioni intercettate possono integrare indizi sufficienti a sostenere l'accusa di detenzione o trattativa di armi anche se le armi non sono state materialmente sequestrate, se non esistono interpretazioni alternative plausibili offerte dalla difesa.
- L'aggravante mafiosa e la relativa presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, sono strumenti che alleggeriscono l'onere motivazionale del giudice ordinario nella valutazione delle esigenze cautelari; il difensore deve quindi proporre argomentazioni specifiche e prove concrete per contrastare tale presunzione.
- In Cassazione i motivi meramente generici o meramente confutativi della motivazione del giudice del merito sono inammissibili: è necessario che il ricorso affronti in modo puntuale le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e segnali specifiche violazioni di diritto o profili logici sostanziali.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su intercettazioni, la difesa dovrebbe chiedere formalmente l'acquisizione dei file audio e indicare in modo preciso le difformità rispetto alle trascrizioni o proporre interpretazioni alternative concrete dei dialoghi.
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