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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06478/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di appello e ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità le censure sulla responsabilità, sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo si deduceva che la prescrizione sarebbe già maturata prima della decisione di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che vi erano 147 giorni di sospensione del termine dovuti a richieste di rinvio avanzate dalla difesa, con conseguente maturazione della prescrizione solo in data successiva alla sentenza impugnata. Con i motivi residui si censuravano l'affermazione di responsabilità per truffa, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. Tali doglianze sono state ritenute prive di specificità, perché meramente riproduttive di quelle già esaminate e disattese in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di specificità, anche per mera riproposizione di censure già disattese senza confronto con le ragioni decisorie, determina inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dalla difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata confrontata adeguatamente con la motivazione di merito.

  • art. 624 c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specifiche e si limitano a riproporre motivi già formulati in appello senza confutare puntualmente la motivazione della decisione impugnata.
  • La verifica della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni del termine maturate nel corso del giudizio; se, computate tali sospensioni, la prescrizione sopravviene dopo la pronuncia impugnata, l'eccezione è manifestamente infondata.
  • Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità, alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche devono confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito, altrimenti incorrono nel vizio di genericità e nella conseguente inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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