Cassazione Civile, Ordinanza n. 31140/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una coerede aveva convenuto in giudizio alcuni germani e varie società, deducendo che atti posti in essere dalla de cuius in relazione alla costituzione di fondazioni integrassero negozi indiretti in favore dei coeredi, finalizzati ad attribuire a ciascun successore quote ereditarie eguali, e chiedendo l’integrale esecuzione della volontà testamentaria/successoria. Il Tribunale aveva respinto le domande e aveva ritenuto infondata l’eccezione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio. In appello, però, la Corte territoriale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado, reputando irrilevante la rinuncia dei convenuti all’eccezione e affermando che la pronuncia fosse adottabile d’ufficio. Il ricorso principale censurava tale decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sulla regolarizzazione del contraddittorio, sostenendo che il Tribunale non avesse ordinato immediatamente l’integrazione ma avesse prima rinviato per verifiche documentali e solo successivamente concesso il termine per la chiamata dei litisconsorti, termine poi rispettato. Il ricorso incidentale contestava, a sua volta, che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare i presupposti dell’estinzione, omesso di pronunciarsi sulla decorrenza del termine per integrare il contraddittorio e erroneamente applicato le norme processuali, evidenziando che la causa era stata comunque riassunta/regolarizzata nei confronti di tutte le parti necessarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso principale e i tre motivi del ricorso incidentale, reputando assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha rilevato, esaminando direttamente gli atti processuali, che alla prima udienza il giudice istruttore non aveva ordinato subito l’integrazione del contraddittorio, ma aveva solo disposto verifiche preliminari e rinviato la causa; solo con successiva ordinanza aveva concesso il termine per la chiamata/rinnovazione delle notifiche. Poiché la regolarizzazione era avvenuta tempestivamente, non poteva essere dichiarata l’estinzione del processo di primo grado senza ricostruire correttamente le vicende processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina del litisconsorzio necessario rileva ai fini della corretta integrazione del contraddittorio; la sua violazione non può essere affermata senza verificare puntualmente quale ordine sia stato impartito dal giudice e quando decorra il termine assegnato per la regolarizzazione.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell’udienza e delle preclusioni, senza un autonomo principio di diritto sul punto.
La rinnovazione/integrazione del contraddittorio va valutata alla luce del concreto provvedimento del giudice e della tempestività dell’adempimento successivo.
L’estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio non è dichiarabile se la regolarizzazione è stata disposta in un momento successivo e il termine sia stato rispettato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di una decisione di merito e di un corretto svolgimento del processo, ma senza affermazioni autonome decisive.
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al diritto a un equo processo e alla necessità di non arrestare la controversia per un’erronea declaratoria di estinzione.
La Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla decorrenza del termine per integrare il contraddittorio.
Richiamato tra le norme invocate nella critica alla declaratoria di estinzione e alla gestione dei termini processuali.
Richiamato tra le norme processuali denunciate come violate nella gestione del termine e della prosecuzione del processo.
Invocato nel quadro delle censure sulla disciplina delle conseguenze processuali e sulla prosecuzione del giudizio.
Richiamato a sostegno dell’interpretazione delle norme processuali e della corretta lettura dei provvedimenti del giudice.
Massime di principio
- In tema di litisconsorzio necessario, la declaratoria di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio richiede una verifica rigorosa del contenuto dei provvedimenti del giudice e della sequenza effettiva degli adempimenti disposti e compiuti.
- Se il giudice non ordina immediatamente l’integrazione del contraddittorio ma rinvia la causa per preliminari verifiche e solo successivamente assegna un termine per la regolarizzazione, il dies a quo del termine decorre dal provvedimento che contiene l’effettivo ordine di integrazione.
- La rinnovazione della citazione o la chiamata dei litisconsorti effettuata entro il termine successivamente assegnato è tempestiva e impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In sede di ricorso per cassazione per errores in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali e interpretarli autonomamente per accertare il reale svolgimento del processo.
- La pronuncia di estinzione non può fondarsi su una lettura meramente assertiva del procedimento, ma deve confrontarsi con le specifiche vicende processuali e con l’eventuale sanatoria/regolarizzazione del contraddittorio.
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