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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35306/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un provvedimento comunale di diffida a demolire tre manufatti di proprietà dei ricorrenti, edificati su un terreno in Palermo. I proprietari avevano impugnato l'ordine davanti al TAR, che aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato per omessa impugnazione del diniego di concessione edilizia. In appello, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva confermato l'inammissibilità per mancata impugnazione sia del diniego espresso di concessione in sanatoria sia del diniego tacito formatosi per decorso del termine, e aveva comunque respinto nel merito le censure sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla motivazione dell'ordine di demolizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: violazione dell'art. 6 CEDU, perché il giudice amministrativo avrebbe confermato l'inammissibilità senza esaminare nel merito le doglianze e quindi con lesione del giusto processo; violazione dell'art. 8 CEDU, perché non sarebbe stata considerata l'illegittimità della demolizione in relazione all'inviolabilità del domicilio e alla mancata ponderazione dell'interesse pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni della CEDU e del diritto dell'Unione, mirassero in realtà a contestare errors in procedendo o in iudicando del giudice amministrativo e, quindi, non integrassero motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha ribadito che il sindacato per eccesso di potere giurisdizionale riguarda solo il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non anche sentenze asseritamente abnormi, anomale o gravemente errate nell'applicazione del diritto interno o europeo. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione nei casi contemplati dalla norma.

  • art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168

    Ha introdotto il procedimento camerale richiamato per la trattazione del ricorso.

  • art. 1-bis, comma 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168

    La disciplina del procedimento camerale è stata ritenuta applicabile al ricorso in esame.

  • art. 6 CEDU

    La sua dedotta violazione non consente, di per sé, di trasformare in motivo di giurisdizione la censura rivolta contro l'operato del giudice amministrativo.

  • art. 8 CEDU

    Anche la sua violazione, ove prospettata come errore del giudice amministrativo nella valutazione del provvedimento demolitorio, non integra eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente il sindacato su errori di merito, neppure se collegati al diritto UE o alla CEDU.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Legge di conversione del D.L. n. 168/2016 richiamata per la disciplina processuale applicabile.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è esperibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciando su materia riservata al legislatore o ad altra giurisdizione, oppure negando la propria giurisdizione in modo erroneo; non è invece ammesso per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale.
  • La dedotta violazione di norme della CEDU o del diritto dell'Unione europea, se si risolve nella critica alla correttezza della decisione di merito del giudice amministrativo, non integra di per sé un vizio di giurisdizione deducibile ex art. 111, comma 8, Cost.
  • Non è configurabile eccesso di potere giurisdizionale per il solo fatto che la sentenza del giudice speciale sia asseritamente abnorme, anomala o gravemente errata nell'applicazione delle norme di riferimento.
  • Le censure che ripropongono questioni di merito già decise dal giudice amministrativo, limitandosi a qualificarle come violazioni di principi eurounitari o convenzionali, sono inammissibili in sede di controllo della giurisdizione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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