Cassazione Penale, Sentenza n. 22428/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza nella parte in cui il G.i.p. aveva ordinato al Pubblico Ministero di svolgere indagini integrative nei confronti di Filippo Verdini per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., rilevando che tale reato non era stato iscritto dal P.M. nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), che per quel delitto potrebbe essere competente il Giudice di Pace e non il Tribunale (mancanza di connessione dopo l'archiviazione di altri reati), e contestando la fissazione di un termine di sessanta giorni per l'espletamento delle indagini, ritenuto indebita compressione del potere investigativo del P.M. e non consentito dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto legittimo l'ordine del G.i.p. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nuovo illecito (art. 633 c.p.), ma ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla fissazione del termine di 60 giorni per lo svolgimento delle indagini su quel nuovo reato, perché eccedente i poteri del G.i.p.. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.
Norme richiamate
art. 409, comma 4, cod. proc. pen.
Il G.i.p. può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti o per altro titolo di reato e disporre ulteriori indagini, ma non può imporre al P.M. indicazioni operative dettagliate né fissare termini perentori per lo svolgimento delle indagini che vincolino illegittimamente l'azione del P.M.
È il reato per il quale il G.i.p. ha ordinato l'iscrizione e l'espletamento di indagini; la Corte ha ritenuto legittimo l'ordine di iscrizione per tale reato, pur restando salva la questione della competenza territoriale/giudiziale.
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato e gli adempimenti relativi devono essere eseguiti dal P.M. secondo le regole previste da questa norma: se il G.i.p. ordina la nuova iscrizione, il P.M. dovrà procedere conformemente agli obblighi dell'art. 335.
artt. 112 e 24, comma 2, Cost.
artt. 112 e 24, comma 2 Cost.
Richiamate come principi costituzionali di riferimento per la tutela del giusto processo e dei diritti di difesa, che orientano la delimitazione dei poteri del G.i.p. nelle indagini preliminari.
art. 405 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come quadro normativo delle udienze camerali e dei poteri del G.i.p. in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione; la giurisprudenza interpreta tali articoli nel senso che il G.i.p. può ordinare indagini integrative ma non fissare udienze di rinvio che vincolino il P.M.
Citati nel ricorso per segnalare che il G.i.p. aveva disposto l'archiviazione rispetto ai reati iscritti e che, per tale motivo, non residuava connessione che giustificasse la competenza del Tribunale; la Corte però ha distinto la questione della competenza dall'idoneità del G.i.p. ad ordinare la nuova iscrizione.
Massime di principio
- Il G.i.p. può ordinare al P.M. l'iscrizione di nuovi soggetti o di nuovi reati nel registro delle notizie di reato e disporre indagini integrative, anche se il P.M. non aveva inizialmente iscritto tali reati.
- Tale potere del G.i.p. non autorizza però a imporre al P.M. istruzioni operative dettagliate né a fissare termini perentori per lo svolgimento delle indagini su nuove iscrizioni quando ciò limiti indebitamente la discrezionalità e il corretto svolgimento dell'attività investigativa del P.M.
- Se il G.i.p. ordina una nuova iscrizione, il P.M. deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; la valutazione finale sull'esercizio dell'azione penale resta comunque di competenza del P.M.
- La questione della competenza giurisdizionale (es. Giudice di Pace vs Tribunale) non impedisce in astratto l'ordine di iscrizione, ma va considerata successivamente e non giustifica da sola limiti irragionevoli all'attività istruttoria disposti dal G.i.p.
- Il G.i.p. non deve fissare udienze di rinvio o termini tali da vincolare la valutazione successiva del P.M. o di altri giudici; azioni che creano un vincolo procedurale sono ritenute abnormi.
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