Cassazione Penale, Ordinanza n. 29776/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, definendo il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di un concordato tra le parti, ha rideterminato in senso più favorevole all'imputato la pena inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulle ragioni della permanenza della responsabilità penale e avrebbe reso sul punto affermazioni apodittiche, richiamando anche l'art. 129 c.p.p. per il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando la sentenza di appello recepisce il concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto ai punti concordati. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi di pena illegale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti delimita l'oggetto della successiva impugnazione di legittimità ai soli profili concernenti la validità dell'accordo, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto ai punti concordati.
Le doglianze relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono inammissibili nel ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., in quanto rientrano tra i motivi rinunciati, salvo il caso di pena illegale.
Il ricorso è stato trattato senza formalità perché inammissibile secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in difetto di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
È il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e la cui pena è stata rideterminata in appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello recepisce un concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riesaminare i motivi di merito rinunciati dalle parti.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa a seguito di concordato sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione del giudice e contenuto dell'accordo.
- La mancata motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che sia denunciata l'irrogazione di una pena illegale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29627/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →