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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32043/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione e annullamento dell'ordine di demolizione, deducendo: (1) la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 (condono edilizio), per mancato provvedimento negativo del Comune entro il termine di legge, con conseguente sanatoria delle opere; (2) vizio di motivazione del Giudice dell'esecuzione, che non avrebbe valutato il decorso di circa 20 anni dalla domanda di condono, non avrebbe considerato adeguatamente la consulenza tecnica di parte (geom. Della Ragione) e non avrebbe disposto accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il giudice ha confermato che non sono stati adempiuti gli obblighi essenziali per la formazione del silenzio-assenso (in particolare l'accatastamento), che le opere risultano ampliate rispetto alla domanda di condono e che i lavori sono stati completati dopo il termine del 31/12/1993, incidenza che preclude la sanabilità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve valutare sia la prevedibilità dell'esito dell'istanza di condono sia i tempi necessari per la sua definizione, potendo sospendere l'esecuzione solo se la procedura amministrativa può esaurirsi rapidamente. Poiché le doglianze non hanno confutato i punti decisivi (mancato accatastamento, ampliamenti, assenza della consulenza nel ricorso), il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La Corte richiama che il silenzio-assenso per il condono si forma solo se sono stati adempiuti tutti i presupposti (pagamento dell'oblazione, versamento degli oneri, accatastamento e decorso dei termini senza provvedimento comunale negativo). L'assenza dell'accatastamento impedisce la sanatoria.

  • legge 6 agosto 1985, n. 47 (richiamata)

    criteri per l'oblazione; richiamata poi dal D.P.R. n. 380/2001

    La Corte ricorda che il pagamento integrale dell'oblazione, come determinata dai criteri di legge, è requisito per la formazione del silenzio-assenso.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L'art. 31 (norme sul regime sanzionatorio e ordini di demolizione per abusi edilizi) è il riferimento cui attenersi per l'esecuzione delle demolizioni; il giudice dell'esecuzione deve verificare la condonabilità delle opere prima di sospendere o revocare l'ordine di demolizione.

  • codice di procedura penale

    Il giudice dell'esecuzione può disporre accertamenti prima di decidere sulla sospensione dell'esecuzione; nel caso di specie la Corte ritiene che il ricorrente non abbia prodotto elementi utili (per es. consulenza non allegata) che giustificassero ulteriori accertamenti.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014; Sez. 3, n. 4749 del 13/12/2007

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve valutare il prevedibile esito dell'istanza di condono e la durata della procedura amministrativa: la sospensione dell'esecuzione è giustificata solo se la procedura amministrativa può concludersi rapidamente e senza ostacoli di rilevo.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per i condoni edilizi non si forma automaticamente con il solo decorso del termine: è necessario che siano adempiuti tutti i presupposti normativi (pagamento dell'oblazione, versamento degli oneri, accatastamento e altre condizioni).
  • In un procedimento esecutivo per ordine di demolizione il giudice valuta sia la probabilità che l'istanza di condono abbia esito positivo sia i tempi necessari alla sua definizione; la mera aspettativa o il decorso del tempo non bastano a sospendere l'esecuzione se sussistono ostacoli alla sanatoria.
  • Le prove e le consulenze su cui si fonda la richiesta devono essere effettivamente depositate e documentate nel ricorso; documenti non allegati o non prodotti in giudizio non possono essere valorizzati.
  • Se le opere risultano ampliate rispetto a quanto dichiarato nella domanda di condono o sono state ultimate dopo la data utile per la sanatoria, ciò costituisce ostacolo definitivo alla condonabilità.
  • Il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la sospensione, può e deve eventualmente richiedere accertamenti ai sensi dell'art. 666 c.p.p., ma l'onere probatorio incombe sul richiedente la sospensione per dimostrare la fondatezza e la rapidità della procedura di condono.

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