Cassazione Penale, Ordinanza n. 02143/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità perché il motivo unico era ritenuto generico e manifestamente infondato, e la memoria difensiva non è stata considerata per tardività.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p. Il difensore ha anche depositato una memoria scritta, ma essa è stata ritenuta tardiva perché presentata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. La Corte osserva che il motivo è generico e comunque manifestamente infondato, perché il giudice di appello si è espresso sul punto e ha applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità dei reati satellite di rapina e lesioni personali, già definiti con giudicato, entrambi commessi in danno della medesima persona offesa del procedimento in esame.
Norme richiamate
15 giorni liberi prima dell'udienza
La memoria difensiva depositata oltre il termine non può essere presa in considerazione.
La censura riguardava l'aumento di pena per continuazione; la Corte ritiene che la motivazione sul punto fosse presente e non viziata.
È richiamato come parametro correttamente applicato per la determinazione dell'aumento di pena, valorizzando la gravità dei reati satellite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la memoria depositata oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p. è tardiva e non può essere valutata.
- Il motivo di ricorso che denunci mancanza di motivazione sull'aumento di pena ex art. 81 c.p. è inammissibile se è generico e se la sentenza impugnata contiene una motivazione espressa sul punto.
- Ai fini della determinazione dell'aumento di pena, il giudice può valorizzare, secondo i parametri dell'art. 133 c.p., la gravità dei reati satellite e la loro offensività concreta, specie quando siano stati già definitivamente giudicati e presentino identità di persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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