Cassazione Civile, Ordinanza n. 40977/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato da una società a più lavoratori. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dei lavoratori, accertando l’illegittimità del licenziamento collettivo e dichiarando risolti i rapporti di lavoro, con condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria differenziata per singoli dipendenti. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo della società. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello; tuttavia, il ricorso non è stato depositato in Cancelleria nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c. I controricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la tardiva mancata produzione del ricorso e ha dichiarato l’improcedibilità, condannando la società alle spese e disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non depositato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., termine qualificato come perentorio. Ha inoltre affermato che l’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è superata dalla costituzione del controricorrente. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine previsto ... il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso
il termine per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio e la sua inosservanza determina improcedibilità.
il principio ... di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori
il raggiungimento dello scopo non sana la mancata osservanza di termini perentori, che restano soggetti a disciplina autonoma.
trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese ...
il controricorrente, nell’ambito del potere di contraddire, può attivarsi per far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato.
la proposta del relatore ... è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata
richiamo alla fase camerale semplificata del procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso e degli atti indicati dall’art. 369 c.p.c. entro il termine previsto è condizione processuale essenziale: la sua omissione o tardività comporta improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del controricorrente, poiché non si tratta di una mera nullità formale suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Il controricorrente può sollecitare la declaratoria di improcedibilità del ricorso non depositato, in quanto tale iniziativa rientra nel più ampio potere di difesa e contraddizione e tutela l’interesse alle spese e alla stabilità della decisione impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, seguono la soccombenza le spese di legittimità e può essere applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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