Cassazione Penale, Sentenza n. 30028/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). I motivi di ricorso censuravano: 1) inosservanza o erronea applicazione di legge (artt. 192 e 309 c.p.p.), mancata e contraddittoria motivazione e travisamento della prova in relazione al capo 1) (associazione); 2) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione dell'attualità delle esigenze, posto il lungo intervallo temporale e il fatto che molte circostanze poste a fondamento risalgono a fatti anteriori (richiamo agli artt. 192, 309, 274, 275 c.p.p.). La difesa ha sostenuto l'insufficienza degli indizi: intercettazioni e conversazioni non dimostrerebbero la partecipazione associativa, vi sarebbero elementi indicativi di estraneità, oltre al fatto che molte prove derivano da vicende processuali pregresse (operazione Costa Pulita) e da dichiarazioni del collaboratore Comito che, a suo dire, non sarebbero riscontrate e riguarderebbero fatti anteriori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non viziata la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria relativamente alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, valorizzando la condanna intervenuta in altro procedimento, i riscontri emersi nell'operazione 'Olimpo' (fatto estorsivo 2019) e le dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Comito acquisite nel contesto processuale. La Corte ha inoltre respinto la censura sull'attualità delle esigenze cautelari: per associazioni 'storiche' e strutturate come quella contestata, la semplice distanza temporale non supera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, a meno che non venga dimostrato il formale recesso o fatti di analoga efficacia. Per tutto ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato come titolo associativo contestato (associazione di tipo mafioso); la Corte ammette che la partecipazione può essere desunta anche da condotte dirette (delitti fine) e dalla consolidata appartenenza al sodalizio
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e alla valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale
Richiamato insieme all'art. 192 per censurare presunte violazioni procedurali nella formazione e valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato l'errore dedotto
Norma richiamata nel contesto delle esigenze cautelari e della presunzione relativa prevista per taluni reati; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione nei casi di associazione mafiosa stabile
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati; la Corte ha precisato che per associazioni mafiose particolarmente stabili la distanza temporale non muta automaticamente l'attualità delle esigenze, salvo prova di dissociazione
Richiamato per chiarire che la norma si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni per le misure cautelari; cioè le sentenze non definitive possono comunque contribuire alla valutazione cautelare
art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere limiti probatori del giudizio di responsabilità dalla valutazione degli elementi ai fini cautelari; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di elementi emersi in altri procedimenti per la fase cautelare
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per misure cautelari relative ad associazioni mafiose strutturate, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. è difficile da superare con la sola argomentazione del tempo trascorso: è necessario dimostrare il recesso o elementi concreti che comprovino la cessazione del vincolo associativo.
- Sentenze non irrevocabili o accertamenti emersi in altri procedimenti possono essere utilizzati dal giudice cautelare per valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari: la norma che disciplina l'uso di sentenze irrevocabili riguarda il giudizio di colpevolezza, non l'istruttoria cautelare.
- Le dichiarazioni di collaboratori o informazioni acquisite in altri procedimenti possono concorrere a formare il quadro indiziario cautelare; la difesa deve invece proporre elementi concreti per contestarne l'attendibilità o la rilevanza.
- Il sindacato della Corte di legittimità sui motivi di merito è limitato: essa verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una nuova ricostruzione probatoria.
- Se si contesta la mancata attualità delle esigenze cautelari per fatti già avvenuti da tempo, è necessario chiedere al giudice una motivazione puntuale sul rilevo del tempo trascorso e fornire prove di dissociazione o di cambio di vita rilevante.
- Intercettazioni e conversazioni devono essere contestualizzate: la difesa che lamenta estraneità dovrebbe indicare espressamente quali elementi contraddicono la ragionevole valutazione del giudice e fornire elementi concreti alternativi, non solo una lettura diversa delle stesse fonti.
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