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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25026/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per tentata rapina impropria commessa in un esercizio commerciale a Battipaglia. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, con pretesa violazione degli artt. 88 e 89 c.p. e vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato documentazione sanitaria e psichiatrica attestante disturbo schizoaffettivo, tossicodipendenza e un grave disturbo mentale; 2) erronea qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, sostenendosi che la condotta sarebbe stata al più un tentato furto aggravato, perché la violenza successiva alla scoperta del tentativo di sottrazione sarebbe stata istintiva e non finalizzata a garantirsi la fuga o l'impunità; 3) omessa rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia psichiatrica integrativa, ritenuta necessaria alla luce di elementi nuovi sulla capacità di intendere e di volere; 4) illegittimo trattamento sanzionatorio, per mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e per mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, nonché per l'irrogazione di una pena ritenuta non adeguatamente ridotta; 5) vizio di motivazione rafforzata in presenza di doppia conforme, assumendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza confrontarsi con gli specifici motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate tutte le censure: quelle sulla capacità di intendere e di volere sono state superate dalla perizia e dalla motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato anche la documentazione sanitaria ma aveva concluso per la piena imputabilità; la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta correttamente respinta perché non vi erano prove sopravvenute o decisive; la qualificazione in termini di tentata rapina impropria è stata confermata alla luce del principio consolidato secondo cui è sufficiente che, dopo atti idonei alla sottrazione non portata a compimento, l'agente usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la valutazione sulla recidiva sono stati ritenuti logicamente motivati; infine, il motivo sulla doppia conforme è stato giudicato generico e non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere il vizio totale o parziale di mente; la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorressero i presupposti per escludere o scemare l'imputabilità.

  • art. 89 c.p.

    invocato per il vizio parziale di mente; ritenuto insussistente alla luce della perizia e delle risultanze mediche valutate dalla Corte territoriale.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello congrua e non apparente.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretto il percorso valutativo seguito dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato per il vizio di motivazione; il motivo è stato reputato generico e manifestamente infondato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    in tema di attenuante del danno di speciale tenuità, applicabile solo previo apprezzamento complessivo della offensività, anche personale, della rapina.

  • art. 69 c.p.

    richiamato per il giudizio di comparazione tra attenuanti e recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la discrezionalità esercitata nei limiti di legge.

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come parametro per la dosimetria della pena, con riferimento a modalità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

    base normativa dell'ordine di omettere generalità e altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, se la sentenza di merito le ha specificamente esaminate e superate con motivazione congrua.
  • Ai fini dell'imputabilità, il giudice di merito può fare legittimo affidamento sull'esito della perizia psichiatrica e sulle altre risultanze sanitarie, purché dia conto del percorso logico seguito e della valutazione critica del materiale acquisito; il vizio parziale di mente non è configurabile quando la motivazione escluda, in modo ragionevole, una riduzione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante nuova perizia non è censurabile in cassazione se il giudice di secondo grado motiva in modo non illogico sulla non decisività o non novità degli elementi addotti.
  • È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo avere posto in essere atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità o la fuga; non è necessario che la violenza sia preceduta da una sottrazione già consumata.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità nella rapina richiede una valutazione complessiva dell'offesa, che tenga conto non solo del valore del bene sottratto ma anche della violenza o minaccia esercitata sulla persona offesa, perché il reato ha natura plurioffensiva.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali e il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImputazioniCircostanze del reatoElemento soggettivo
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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