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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46860/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/09/2021 che, riformando il primo grado, ha condannato il ricorrente per furto aggravato in concorso. Il motivo di ricorso deduceva erronea applicazione dell'art. 191 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione atti "inutilizzabili", ossia che il fascicolo era rimasto privo del CD contenente intercettazioni telefoniche ritenute probanti in favore della chiamata in correità operata dai coimputati, con conseguente incompletezza della base probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussista causa di inutilizzabilità delle risultanze presenti nel fascicolo del pubblico ministero; l'assenza del CD è stata qualificata come mero errore materiale nello stralcio delle posizioni dei coimputati e non come previsione normativa di inutilizzabilità. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato in appello, le parti hanno solo la facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria e il giudice può integrare d'ufficio la prova solo nei limiti dell'assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe impedito l'utilizzo di atti dichiarati 'inutilizzabili'; la Corte ha escluso che dalla vicenda emergesse una causa di inutilizzabilità ai sensi di tale norma.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Interpretata dalla Corte nel senso che, nell'appello in abbreviato, il potere del giudice di integrare l'istruttoria ex officio è consentito solo nei limiti dell'assoluta necessità; le parti hanno solo una facoltà di sollecitazione, non un diritto ampliato alla raccolta della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamata per la conseguenza applicativa: la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma citata in relazione alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiamata per la procedura di trasmissione degli atti in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite formale entro cui il motivo di ricorso era stato enunciato (limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 (Rv. 282585 - 01)

    Precedente interpretativo che conferma il principio secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello non può riconoscersi alle parti un diritto alla raccolta della prova in termini più ampi rispetto al primo grado; il giudice può integrare solo per assoluta necessità.

Massime di principio

  • L'assenza materiale di elementi probatori nel fascicolo per mero errore materiale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle risultanze: va verificata l'esistenza di una concreta causa di inutilizzabilità prevista dalla legge.
  • Nel giudizio abbreviato in appello le parti hanno solo una facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria; non è loro riconosciuto un diritto ampliato a raccogliere prova rispetto al primo grado.
  • Il giudice in appello può integrare d'ufficio l'istruttoria solo nei casi di assoluta necessità (art. 603, comma 3 c.p.p.); la richiesta delle parti non muta questi limiti.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza quando il motivo non agganci una norma di diritto che giustifichi l'annullamento.
  • La dichiarazione di inammissibilità importa conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.).
  • Nei casi di separazione delle posizioni dei coimputati è importante verificare la corretta conservazione di tutto il materiale probatorio nel fascicolo di ciascuna posizione; tuttavia errori formali possono essere superati se non esistono cause legali di inutilizzabilità.

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