Cassazione Civile, Ordinanza n. 16007/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra condominio ed ex amministratore, nell'ambito del quale era stato emesso un provvedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. finalizzato alla disponibilità di una somma risultante da un libretto di deposito a risparmio intestato all'amministratore. Il condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore chiedendone la condanna alla restituzione della somma corrispondente al saldo del libretto. Nel corso del giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il condominio riduceva la pretesa a una somma inferiore, qualificata dal giudice di merito come reductio ammissibile della domanda originaria; il tribunale accoglieva tale domanda e condannava il convenuto alla restituzione dell'importo minore. In appello, l'ex amministratore deduceva: l'erronea qualificazione della domanda come mera riduzione e non come nuova domanda; l'omesso esame del fatto che la somma originaria corrispondeva al saldo netto del libretto già al netto di un prelievo pregresso; l'illegittimo accoglimento sulla base di documentazione asseritamente tardiva; l'errata regolazione delle spese. La corte d'appello accoglieva l'impugnazione, riformava la sentenza e dichiarava inammissibile la domanda restitutoria dell'ulteriore importo, ma compensava le spese in misura parziale ritenendo sussistente una soccombenza reciproca e prevalente dell'ex amministratore. In cassazione, il ricorrente censurava soprattutto la motivazione sulle spese: sosteneva che, una volta dichiarata inammissibile l'unica domanda effettivamente proposta in merito, il condominio dovesse essere considerato totalmente soccombente e non potesse essergli addebitata alcuna quota di spese, essendo inesistente nel giudizio di merito una domanda autonoma sulla restituzione del libretto già consegnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso, ritenendo assorbito il settimo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto erronea la compensazione parziale delle spese operata dalla corte territoriale: una volta dichiarata inammissibile l'unica domanda modificata proposta dal condominio, non vi era spazio per ravvisare soccombenza reciproca, poiché il condominio risultava soccombente in via esclusiva. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
È richiamato come base del provvedimento cautelare ante causam che aveva disposto la restituzione del libretto/somme.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge formulate nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente, anomala o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, la cui violazione viene dedotta dal ricorrente.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
È invocato dal ricorrente per contestare il preteso giudicato interno sull'obbligo di restituzione del libretto.
È richiamato dal ricorrente a sostegno del principio della domanda, sostenendo che l'oggetto del giudizio fosse limitato alla domanda modificata.
È richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È la norma sulla compensazione delle spese processuali, ritenuta applicata illegittimamente per insussistenza di soccombenza reciproca.
È richiamato per il rito camerale e per le conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere valutata in concreto sull'esito effettivo della lite: se l'unica domanda proposta è dichiarata inammissibile o comunque soccombente per una sola parte, non può ravvisarsi soccombenza reciproca tale da giustificare una compensazione, neppure parziale, a carico della parte vittoriosa.
- La parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima misura, al pagamento delle spese di lite; una compensazione fondata su una soccombenza reciproca inesistente integra violazione del principio di soccombenza.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve avere riguardo all'effettivo thema decidendum del giudizio di merito e non a pretese o statuizioni estranee o non reiterate nella domanda introdotta o nelle successive modificazioni ammissibili.
- La modifica della domanda è ammissibile solo entro i limiti della domanda originaria: se la pretesa successiva introduce un oggetto ulteriore e diverso, essa non costituisce riduzione del petitum ma domanda nuova, quindi inammissibile.
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