Cassazione Civile, Ordinanza n. 21589/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 31154/2022, deducendo che in quella decisione erano stati condannati alle spese nonostante avessero depositato una dichiarazione idonea ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., che li avrebbe esentati dalla condanna. Dalla lettura del provvedimento risulta che tale dichiarazione era stata effettivamente sottoscritta personalmente dai ricorrenti e inserita nella procura allegata al ricorso ex art. 360 c.p.c. La Corte, richiamando propri precedenti, ha verificato che la mancata considerazione della dichiarazione rendeva la statuizione sulle spese emendabile con il rimedio della correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha corretto l'ordinanza n. 31154/2022, espungendo dalla motivazione la frase relativa alla soccombenza e alla liquidazione delle spese e dal dispositivo la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese fino all'espressione finale sugli accessori di legge. Ha inoltre disposto nulla sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come avente natura amministrativa.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
La dichiarazione resa nelle forme previste dalla norma, se ritualmente presente agli atti, comporta un contenuto sostanzialmente predeterminato e obbligato della statuizione sulle spese, rendendo emendabile l'eventuale mancata considerazione mediante correzione di errore materiale.
art. 360 c.p.c.
La dichiarazione di esenzione risultava contenuta nella procura allegata al ricorso per cassazione proposto ai sensi di questa norma.
art. 288 c.p.c.
Il provvedimento è stato emesso all'esito di un procedimento di correzione di errore materiale, quale rimedio volto a emendare la decisione limitatamente all'errore materiale riscontrato.
Cass. 14520/2021
Precedente richiamato per affermare la correzione dell'errore materiale quando sia stata resa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Cass. 8939/2022
Precedente richiamato in senso conforme sul carattere obbligato della regolazione delle spese in presenza della dichiarazione di esenzione.
Cass. 29081/2022
Precedente richiamato in senso conforme.
Cass. 35736/2022
Precedente richiamato in senso conforme.
Cass. 12184/2020
Richiamata per affermare che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e che, per tale ragione, non vi è statuizione sulle spese del procedimento.
Massime di principio
- Quando la parte abbia tempestivamente reso la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nelle forme richieste e tale dichiarazione risulti agli atti, la regolazione delle spese segue un esito vincolato; una condanna alle spese emessa in contrasto con tale esenzione può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La mancata valutazione, in sede decisoria, di una valida dichiarazione di esenzione dalle spese non integra necessariamente un errore di giudizio, ma può costituire errore materiale correggibile quando il contenuto della statuizione fosse predeterminato dalla legge.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale in sede di legittimità, non si provvede sulle spese del procedimento stesso quando esso è qualificato come avente natura amministrativa.
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