Sentenza n. 1329/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 210, adottata nella seduta del 28 giugno 2022, con la quale l’organo di amministrazione, in modifica della precedente Delibera n. 158 del 24 maggio 2022, – “ritenuto necessario stabilire la decorrenza della nuova retribuzione collegata alle suddette fasce di complessità per i bandi di nuova emanazione relativamente ai quali è stata già approntata la copertura finanziaria” – ha stabilito “1. di sostituire il punto 4 della delibera n. 158 del 24 maggio 2022 con il seguente: 4. di disporre che le nuove retribuzioni riferite alle tre fasce retributive di cui al precedente punto 2 troveranno applicazione con riferimento ai bandi di selezione emanati successivamente all’adozione della presente delibera”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio di amministrazione del CNR n. 210 del 28 giugno 2022, che ha limitato l'applicazione delle nuove retribuzioni dei direttori ai bandi di selezione emanati successivamente alla delibera
Esito
Favorevole al ricorrente (direttori CNR)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la delibera n. 210/2022, modificativa della precedente delibera n. 158/2022 sull'aggiornamento delle fasce retributive dei direttori degli istituti del CNR. Secondo i ricorrenti, la nuova delibera avrebbe escluso i direttori già in carica dall'applicazione del trattamento economico più favorevole, riservandolo ai direttori selezionati mediante bandi successivi, con conseguente disparità di trattamento a parità di mansioni e contenuto della prestazione contrattuale. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per assenza o insufficienza della motivazione; violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 1 della l. n. 241/1990 per violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento; eccesso di potere per sviamento; violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, per l'asserita mancanza dei presupposti della revoca della precedente delibera. Nel corso del giudizio è stato dichiarato il venir meno dell'interesse per tutti i ricorrenti tranne uno, a seguito del pagamento delle spettanze richieste da parte del CNR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo a tutti i ricorrenti tranne uno. Quanto alla posizione residua, ha accolto il ricorso e annullato in parte qua la delibera n. 210/2022. Il giudice ha ritenuto decisivo il difetto di motivazione: la delibera, collegando l'applicazione del nuovo trattamento economico ai soli bandi emanati successivamente alla sua adozione, lasciava intendere l'esclusione dei direttori già in carica, ma non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per modificare in senso peggiorativo la precedente delibera n. 158/2022, neppure mediante motivazione per relationem. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'annullamento è stato disposto facendo salvo il potere dell'amministrazione di rideterminarsi motivatamente, ove ritenuto necessario, sul trattamento economico. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Il provvedimento deve rendere conoscibile e comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione; la motivazione è carente quando non consente di comprendere le ragioni della modifica di una precedente decisione.
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione all'asserita revoca della precedente delibera, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
È stato richiamato quale fondamento dell'annullabilità dedotta dai ricorrenti; la decisione ha disposto l'annullamento per difetto di motivazione.
Ha consentito al giudice di redigere la motivazione in forma semplificata.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che modifica una precedente decisione in senso potenzialmente sfavorevole ai destinatari deve esplicitare il percorso logico-giuridico e le ragioni della modifica; il mero riferimento alla decorrenza temporale dei nuovi effetti non è sufficiente quando rende incerta l'estensione del trattamento ai rapporti in corso.
- La motivazione è viziata quando, anche mediante il contenuto complessivo dell'atto o il richiamo ad altri atti, non consente di comprendere le ragioni per cui l'amministrazione abbia escluso i destinatari di rapporti già in corso dall'applicazione di un trattamento più favorevole.
- L'annullamento per difetto di motivazione non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere e di adottare una nuova determinazione, purché adeguatamente motivata.
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