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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04096/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere ricondotta a un mero inadempimento civilistico e non a una condotta connotata da artifici e raggiri. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva già esposto una motivazione congrua sulla sussistenza degli artifici e raggiri e sulla non riconducibilità del fatto al solo ambito civilistico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse logica e completa quanto alla configurazione della truffa, e ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente una nuova verifica della corrispondenza della motivazione alle risultanze processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa richiede la sussistenza di artifici e raggiri; il fatto non può essere degradato a mero inadempimento civilistico se la motivazione di merito spiega adeguatamente la componente fraudolenta della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della truffa, il giudice deve verificare la presenza di artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima; quando la motivazione di merito dà conto di tali elementi, non è consentito ridurre la vicenda a un semplice inadempimento contrattuale.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico; non è consentita una nuova valutazione delle prove o una verifica della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione di merito è manifestamente infondato se la sentenza impugnata ha già affrontato in modo coerente i punti decisivi della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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