Ordinanza n. 4375/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. adottata dall'Ufficio Concorsi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), ricevuta via PEC in data 18.6.2026, con la quale è stata rigettata l'istanza di differimento delle prove di efficienza fisica presentata in relazione al Concorso pubblico per il reclutamento di n. 3.350 Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con Decreto del 12.2.2026 del Ministero della Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di differimento delle prove di efficienza fisica nell'ambito del concorso per il reclutamento di 3.350 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota dell'Ufficio Concorsi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ricevuta via PEC il 18 giugno 2026, con cui era stata respinta la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica del concorso indetto dal Ministero della Giustizia. La domanda cautelare era fondata sulla pretesa necessità di ottenere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova fisica, in ragione di una sopravvenuta impossibilità fisica documentata da certificazione medica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore approfondita valutazione. Ha ritenuto che l'eventuale diritto alla fissazione di una sessione ad hoc per la ripetizione della prova fisica da parte di candidati impossibilitati per ragioni fisiche sopravvenute debba essere coordinato con l'interesse pubblico al celere svolgimento della procedura concorsuale, secondo un criterio di compatibile ragionevolezza. Nel caso concreto, il certificato medico prodotto prevedeva trenta giorni di riposo, un periodo superiore anche rispetto all'ultima sessione ordinaria prevista; inoltre, la dicitura "da rivedere" rendeva non inequivocabilmente definitivo il termine indicato. Tale situazione non risultava compatibile con i tempi della procedura concorsuale. Il periculum in mora non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente l'assenza del fumus. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha esaminato l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Ritenuto applicabile per la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Massime di principio
- La richiesta di una sessione ad hoc per la ripetizione di una prova fisica concorsuale, motivata da una sopravvenuta impossibilità fisica del candidato, non costituisce una pretesa assoluta, ma deve essere valutata mediante il bilanciamento con l'interesse pubblico al celere svolgimento della procedura, secondo un criterio di compatibile ragionevolezza.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di differimento di una prova concorsuale, una certificazione medica che preveda un periodo di riposo superiore anche all'ultima sessione ordinaria disponibile, e che contenga una prognosi non definitiva o soggetta a revisione, non dimostra il fumus boni iuris della pretesa a una sessione suppletiva quando la richiesta non risulti compatibile con i tempi della procedura.
- La disciplina specificamente prevista per la gravidanza non può essere automaticamente estesa alle ipotesi di impedimento fisico sopravvenuto, che restano soggette alla valutazione di compatibilità ragionevole con l'organizzazione e la celerità del concorso.
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