Cassazione Civile, Sentenza n. 40751/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nautica Mare aveva pignorato un natante (Solemar 33 Oceanic) nel 2008 presso un cantiere navale dove il mezzo era ricoverato; Ioan Gianina propose opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. dichiarando di essere proprietaria. Il Tribunale di La Spezia rigettò l'opposizione; la Corte d'appello di Genova, ritenendo che il pignoramento non fosse avvenuto nella casa o in proprietà del debitore, applicò la regola secondo cui non operava la presunzione prevista dall'art. 513 c.p.c. e affermò che il creditore non aveva adeguatamente provato la proprietà del natante, accogliendo l'opposizione e dichiarando nullo il pignoramento. Nautica Mare impugnò in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva errato nella ripartizione dell'onere della prova e nell'omesso esame di fatti decisivi (se il luogo consentisse al debitore di disporne direttamente e se il terzo avesse spontaneamente esibito il bene). La Cassazione ha ritenuto fondate le prime due censure, affermando che l'opponente in via di opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. ha l'onere di provare la titolarità del diritto sul bene pignorato indipendentemente dal luogo del pignoramento; ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso della Nautica Mare, dichiarato assorbito il terzo motivo, cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova e rinviato la causa alla stessa Corte (in diversa composizione) per nuovo esame. La Cassazione ha chiarito il principio di diritto secondo cui, nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente deve provare la titolarità del diritto sul bene pignorato sia quando il pignoramento è avvenuto nella casa del debitore sia quando è avvenuto altrove; la distinzione operata dalla Corte d'appello (che alleggeriva l'onere probatorio dell'opponente quando il bene non era nella casa del debitore) è stata ritenuta erronea. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione; la Corte interpreta l'opposizione come un ordinario giudizio di cognizione dove l'onere della prova grava sull'opponente che afferma un diritto sul bene pignorato
Regola il pignoramento mobiliare presso il debitore: la Corte ricostruisce i commi (beni nella casa del debitore, beni esibiti spontaneamente dal terzo, beni non esibiti) spiegando che tali disposizioni incidono sul contenuto dell'onere probatorio (es.: l'affidamento va provato se il bene è nella casa del debitore) ma non sull'obbligo fondamentale dell'opponente di provare la titolarità del diritto
Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte richiama che chi allega un fatto ha l'onere di provarlo, principio applicato all'opposizione di terzo
Richiamato tra le norme citate dalla ricorrente; la Corte non modifica il principio generale richiamato ma inquadra l'onere probatorio nel più ampio sistema processuale
Massime di principio
- Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. l'opponente deve sempre provare la propria titolarità sul bene pignorato; la collocazione spaziale del bene (casa del debitore o altro luogo) non esonera dall'onere di provare la proprietà
- Se il bene è rinvenuto nella casa del debitore il terzo deve provare sia la proprietà sia l'affidamento anteriore al pignoramento (per vincere la presunzione di appartenenza all'esecutato prevista dall'art. 513, primo comma)
- Se il bene è pignorato fuori dalla casa del debitore, l'opponente resta esonerato dalla prova dell'affidamento, ma non dalla prova della proprietà: l'onere di provare la titolarità permane
- Il giudice dell'appello deve accertare i fatti rilevanti per definire l'estensione dell'onere probatorio (ad es. se il luogo consentiva al debitore di "disporne direttamente" o se il terzo ha spontaneamente consentito l'esibizione del bene)
- Il creditore, se contesta la titolarità del terzo e il luogo non è la residenza del debitore, dovrà fornire adeguata prova della proprietà del debitore o di altri elementi che giustifichino la prosecuzione dell'esecuzione
- In casi simili è opportuno documentare e far emergere in modo chiaro nel processo: luogo del pignoramento, rapporti di proprietà o custodia, modalità di esibizione del bene da parte del terzo e ogni elemento che dimostri l'effettiva disponibilità del bene da parte del debitore
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