Cassazione Penale, Sentenza n. 2134/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per appropriazione indebita (contratti e documentazione contabile della Carlsberg Horeca s.r.l.) sostenendo: 1) nullità/genericità del capo d'imputazione e mancata decisione sulle questioni sollevate in appello; 2) insufficienza della prova rispetto al principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; 3) carenza di motivazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 4) sopravvenuta prescrizione intervenuta nei termini successivi al deposito del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto: 1) ha ritenuto infondata la doglianza di genericità del capo d'imputazione poiché i documenti oggetto di appropriazione erano identificabili come l'intera categoria dei contratti dei fornitori custoditi nella sede aziendale; 2) ha dichiarato generico e infondato il rilievo sulla insufficienza della prova, confermando la valutazione di merito fondata su dichiarazioni ritenute attendibili e la regolarità motivazionale della doppia conforme (Tribunale e Corte d'Appello); 3) ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis rilevando che le modalità e le finalità della condotta (danno commerciale all'azienda per interessi personali) impedivano di ritenere il fatto di particolare tenuità; 4) ha dichiarato che la questione della prescrizione è preclusa dall'inammissibilità del ricorso. Conseguenze: confermata la condanna penale di merito; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appropriazione indebita; applicata per la contestazione della sottrazione della documentazione contabile e dei contratti aziendali
Aggravante richiamata in motivazione dai giudici di merito quale parametro per valutare la gravità e l'assenza di tenuità della condotta
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la conformità dei motivi ai requisiti di specificità e pertinenza e ha dichiarato inammissibili quelli generici
"oltre ogni ragionevole dubbio"
Richiamato come parametro descrittivo del principio di colpevolezza; la Corte osserva che l'espressione ha funzione descrittiva e che la condanna richiede la certezza processuale della responsabilità
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero, valutando modalità, finalità e danno
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende
Richiamato nel commento sul significato del ragionevole dubbio (in passato norma sul proscioglimento); utilizzato per spiegare il principio di presunzione di innocenza e il criterio di giudizio probatorio
Norma richiamata ai fini della valutazione della tenuità del fatto (elementi da considerare: modalità, grado di colpevolezza, entità del danno)
art. 6 par. 3 lett. A) Convenzione EDU
Citate le garanzie del giusto processo; i ricorrenti avevano invocato profili convenzionali nella censura di nullità, ma la Corte non ha ritenuto fondate le eccezioni
Massime di principio
- Un capo di imputazione non è necessariamente generico se individua una categoria riconoscibile di documenti o atti (basta che la categoria renda agevole l'individuazione dei singoli elementi).
- In cassazione non è possibile una rivalutazione dei fatti: il giudice di legittimità verifica la correttezza della motivazione e la coerenza logico-giuridica, non riforma valutazioni probatorie che sono di competenza del giudice di merito.
- L'espressione "oltre ogni ragionevole dubbio" ha funzione descrittiva nel sistema italiano: la condanna richiede certezza processuale e la motivazione deve dimostrare che le alternative plausibili sono state adeguatamente scartate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e circonstanziata; può essere esclusa anche implicitamente quando la motivazione illustra elementi ostativi (modalità, finalità, danno).
- La sopravvenuta prescrizione, se rilevata dopo che il ricorso è dichiarato inammissibile, non produce effetto utile ai ricorrenti: l'inammissibilità preclude l'accertamento della prescrizione in cassazione.
- Motivi di ricorso generici o aspecifici (mancanza di indicazione precisa delle censura o semplice ripetizione di questioni di merito) sono destinati all'inammissibilità; è necessario specificare i punti di illegittimità e i collegamenti logico-giuridici.
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