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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28444/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio conveniva inizialmente in giudizio due proprietarie di immobili vicini chiedendo la rimozione di infiltrazioni che avrebbero interessato parti condominiali; le convenute eccepivano la carenza di legittimazione e venivano quindi chiamati in causa anche un diverso condominio confinante e un proprietario di immobile limitrofo. Il giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti dei chiamati, ma il tribunale, in appello, riteneva che la consulenza tecnica avesse accertato l'assenza di tracce di acqua e umidità nei locali del condominio appellato e che quindi non risultassero infiltrazioni in atto né danni risarcibili, con conseguente rigetto della domanda. In cassazione il condominio soccombente deduceva, con un primo motivo, omesso esame di fatti decisivi perché il giudice di merito avrebbe valutato l'assenza di infiltrazioni dentro l'autorimessa senza considerare le tracce al muro divisorio e di contenimento e avrebbe frainteso le conclusioni del CTU; con un secondo motivo lamentava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sui danni già prodotti da pregresse infiltrazioni, anteriori alle riparazioni dell'impianto fognario eseguite dal condominio convenuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, con profili di inammissibilità. Ha osservato che il tribunale aveva esaminato la domanda risarcitoria nel suo complesso ed aveva escluso sia l'esistenza di infiltrazioni attuali provenienti dalle proprietà dei resistenti sia l'esistenza di danni risarcibili. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle conclusioni peritali, sollecitando un nuovo apprezzamento del merito non consentito in cassazione. Il secondo motivo è stato rigettato perché non vi era stata omessa pronuncia, ma un rigetto nel merito della domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato dalla parte ricorrente come parametro del motivo di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata perché diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il tribunale aveva deciso sulla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito e non omettendo di pronunciare.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, quando la motivazione della sentenza impugnata non sia totalmente illogica o mancante.
  • Quando il giudice di merito esamina la domanda nel suo complesso e la rigetta nel merito, non ricorre omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; la censura non può essere proposta per ottenere un diverso esito sul piano fattuale.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 360 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, se la critica mira soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorrente soccombente nel giudizio di cassazione è tenuto, nei casi previsti dalla legge, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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