Cassazione Civile, Ordinanza n. 15324/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina concesse in sede di registrazione di un atto di acquisto di terreni agricoli. La società aveva dichiarato di possedere i requisiti agevolativi in quanto riconducibili a un componente del consiglio di amministrazione qualificato come coltivatore diretto, ma non aveva prodotto, nei termini richiesti, la certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita decadenza dell'Ufficio; in appello la CTR ha riformato la decisione, ritenendo tempestivo l'avviso perché il termine decadenziale decorreva dalla scadenza del triennio previsto per la produzione del certificato definitivo, non dalla registrazione dell'atto. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione della disciplina della l. n. 604/1954 e dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, non avendo mai chiesto il regime provvisorio né depositato attestazione provvisoria, il termine decadenziale decorresse dalla registrazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla richiesta di accertamento dello status di coltivatore diretto; 3) violazione della normativa sopravvenuta più favorevole, che avrebbe escluso l'obbligo della certificazione; 4) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso; 5) nullità per omessa pronuncia sul giudicato interno formatosi sulle spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando l'assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione. La ratio della decisione è che, quando il contribuente si limiti a dichiarare in atto di possedere i requisiti per l'agevolazione senza consegnare la certificazione definitiva né attivare la procedura provvisoria ex art. 4 l. n. 604/1954, il potere dell'Amministrazione di recuperare l'imposta ordinaria si esercita entro il termine triennale di decadenza ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 decorrente dalla registrazione dell'atto, e non dalla scadenza del diverso termine triennale previsto per il regime provvisorio.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 604 del 1954
Individua i requisiti soggettivi per fruire dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, tra cui la qualità di coltivatore diretto.
art. 3 l. n. 604 del 1954
Richiede, di regola, che il possesso dei requisiti agevolativi sia documentato al momento della registrazione dell'atto mediante certificazione definitiva.
art. 4 l. n. 604 del 1954
Consente la richiesta dei benefici in via provvisoria con attestazione iniziale, subordinando il mantenimento dell'agevolazione alla produzione del certificato definitivo entro il termine previsto.
art. 5 l. n. 604 del 1954
Regola il diverso caso in cui non siano stati prodotti né il certificato provvisorio né quello definitivo, prevedendo il diritto al rimborso entro il termine triennale di prescrizione se successivamente documentati i requisiti.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
Il termine triennale per l'esercizio della pretesa tributaria decorre dalla registrazione dell'atto quando il contribuente non abbia attivato il regime provvisorio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dalla ricorrente per dedotta carenza di motivazione dell'avviso, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Invocato in relazione all'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il termine di decadenza dell'Amministrazione per recuperare l'imposta ordinaria decorre dalla registrazione dell'atto quando il contribuente abbia solo dichiarato il possesso dei requisiti senza produrre né il certificato definitivo né quello provvisorio.
- Il diverso termine previsto per la produzione del certificato definitivo opera soltanto se il contribuente abbia attivato la procedura di agevolazione provvisoria con l'attestazione iniziale prevista dalla legge speciale.
- Quando non sia stata presentata l'attestazione provvisoria, l'agevolazione non resta sospesa in attesa del certificato definitivo: il contribuente si espone sin da subito alla pretesa impositiva ordinaria, salva la possibilità di chiedere il rimborso se successivamente documenta i requisiti nei termini di prescrizione previsti.
- La distinzione tra regime definitivo, regime provvisorio e procedura di rimborso è decisiva per individuare il dies a quo del termine decadenziale dell'Ufficio e per qualificare la tempestività dell'avviso di liquidazione.
- Se il giudice di merito applica alla fattispecie un termine decorrente da un presupposto non integrato in concreto, la decisione è censurabile per violazione di legge e può essere cassata senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti fattuali.
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