Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27296/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all’esito di rito abbreviato, ha assolto uno degli imputati dal reato associativo di cui al capo C), confermando però la condanna per concorso in rapina di cui al capo A) e rideterminando la pena; ha invece confermato la condanna dell’altro imputato per il reato associativo di cui al capo C) e per furto in abitazione aggravato di cui al capo B). I ricorsi per cassazione, proposti dai difensori di entrambi gli imputati, articolavano due motivi ciascuno. Per il primo imputato si deduceva, quanto al reato associativo, violazione di legge e vizio di motivazione sull’insussistenza dell’associazione per delinquere, sostenendo che la partecipazione fosse occasionale e riferita a pochi episodi predatori, nell’ambito di un gruppo nomade privo di stabile organizzazione; con il secondo motivo si contestava il diniego dell’attenuante della riparazione del danno, assumendo che il risarcimento di oltre 2.000 euro, a fronte di un danno economico di circa 1.000 euro, fosse congruo e satisfattivo. Per il secondo imputato si censurava, con il primo motivo, la conferma della responsabilità per il reato di rapina, sia sotto il profilo dell’individuazione come componente dell’equipaggio di una Mini Cooper nera partita dal campo nomadi, sia sotto il profilo della riconducibilità della rapina a tale equipaggio; con il secondo motivo si contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 58 L. 689/1981, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato solo negativamente la gravità del fatto e la recidiva, senza considerare il rispetto delle prescrizioni in sede cautelare e l’assenza di ostacoli normativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi meramente reiterativi di censure già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e immune da vizi logici, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, ha reputato corretta la ricostruzione del sodalizio criminoso quale associazione per delinquere, fondato su struttura organizzata, stabilità del vincolo, uso di più veicoli e commissione seriale di reati-fine in un arco temporale non occasionale; ha inoltre giudicato corretta la conferma della responsabilità per la rapina, basata sulla lettura complessiva dei filmati di videosorveglianza e sulla identificazione dell’imputato quale componente del gruppo autore del fatto. Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., ha ribadito che il risarcimento deve essere integrale ed effettivo e che il giudice può disattendere la dichiarazione satisfattiva della persona offesa se il ristoro è parziale o incongruo. Infine, ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, fondato su gravità del fatto, modalità della condotta e precedenti specifici. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Per la configurabilità dell’associazione per delinquere è necessaria una struttura organizzata, sia pure minima, con uomini e mezzi, finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti e sorretta dalla consapevolezza dei partecipi di far parte di un sodalizio stabile e durevole.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L’attenuante della riparazione del danno presuppone un risarcimento integrale ed effettivo; una riparazione solo parziale o incongrua non consente il riconoscimento del beneficio, anche se accompagnata da dichiarazione satisfattiva della persona offesa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è consentito trasformare il sindacato di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova indiziaria non può risolversi in una rilettura atomistica degli elementi probatori, dovendo confrontarsi con il complessivo quadro istruttorio ricostruito dal giudice di merito.

  • art. 58 L. 689/1981

    La sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva può essere negata quando il giudice esprima un giudizio prognostico negativo sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni, tenendo conto della gravità del fatto, delle modalità della condotta e dei precedenti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità o la carenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso conduce all’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è ammissibile solo se contiene una critica puntuale e specifica della motivazione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito integra inammissibilità.
  • L’esistenza di un’associazione per delinquere può essere desunta anche dalla serialità dei reati-fine e dalle modalità esecutive, quando tali dati rivelino una struttura organizzata, stabile e non occasionale, con programma criminoso indeterminato.
  • Il concorso di persone in più reati non equivale di per sé a un’associazione per delinquere: occorre distinguere l’accordo episodico, limitato ai singoli fatti, dal vincolo associativo stabile e durevole.
  • La prova della partecipazione a una rapina può essere legittimamente fondata su una valutazione complessiva dei filmati di videosorveglianza, dei tempi di percorrenza e degli elementi identificativi, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
  • L’attenuante della riparazione del danno richiede un ristoro totale e concreto di tutte le conseguenze dannose del reato; il giudice può escluderla quando il pagamento sia inferiore al danno complessivo o comunque non congruo rispetto alle ulteriori sofferenze patite dalla vittima.
  • Il giudice di merito può disattendere la dichiarazione della persona offesa circa la soddisfazione ricevuta se, in concreto, il risarcimento non appare integrale o adeguato alla complessiva offensività del fatto.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva richiede una valutazione prognostica positiva sul futuro rispetto delle prescrizioni; gravità del fatto, modalità della condotta e precedenti specifici possono legittimare il diniego.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.