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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47295/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Primo motivo: contestazione, ai sensi dell'art. 606 lett. a) e b) c.p.p. e art. 223 L.F., della sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione di 415.000 euro mediante pagamenti a società riconducibili all'imputato; censura di inesistenza/insufficienza/manifesta illogicità della motivazione. Secondo motivo: contestazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., degli addebiti di bancarotta documentale (artt. 216, 217, 219, 223, 224 L.F.), lamentando la mancata esclusione del dolo specifico e la contraddittorietà della motivazione riguardo alla mancata consegna/tenuta delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: confermata la valutazione di merito che ha qualificato i trasferimenti infragruppo come distrattivi in assenza della prova, a carico del ricorrente, di un vantaggio compensativo per la società fallita; la decisione di merito è stata ritenuta ben motivata e non sindacabile in fatto dalla Cassazione. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato carenza della motivazione in relazione all'inquadramento tra bancarotta documentale "specifica" (che richiede dolo specifico) e quella "generica" (che richiede dolo generico), non chiarendo se e quali condotte concorrenti richiedessero il dolo specifico. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte relativa alla bancarotta documentale e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 223 L.F.

    Norma richiamata nella contestazione della bancarotta patrimoniale; la Corte ne utilizza il riferimento per valutare la natura distrattiva delle operazioni e verificare la prova del vantaggio compensativo in ipotesi di operazioni infragruppo.

  • art. 216 L.F.

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la sentenza distingue tra la fattispecie che richiede dolo specifico (sottrazione/omessa consegna/distruzione) e quella che richiede dolo generico (tenuta dei libri in modo da impedire ricostruzione).

  • art. 217 L.F.

    Richiamato in relazione al complesso delle fattispecie documentali contestate; contestualizza la tipologia di illeciti in materia di scritture contabili.

  • art. 219 L.F.

    Ulteriore riferimento normativo collegato alle ipotesi di bancarotta documentale e alle conseguenze della mancata tenuta o consegna delle scritture.

  • art. 224 L.F.

    Norma richiamata a corredo delle fattispecie di bancarotta, utilizzata per inquadrare rilevanze e specificità delle condotte contestate.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) (e indicazioni relative alle lett. a) e b))

    Regola i limiti e le fattispecie di vizio deducibili in sede di cassazione; la Corte ricorda che non può rinnovare la valutazione del merito e che il ricorso deve indicare vizi di motivazione tassativi per essere ammissibile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di travisamento del fatto e utilizzo in cassazione di argomentazioni fondate sul materiale probatorio; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2634 cod. civ.

    Citato per spiegare, nel contesto di operazioni infragruppo, la possibilità che vantaggi compensativi vengano valutati in funzione dell'interesse complessivo del gruppo; la Corte sottolinea che il vantaggio compensativo deve essere provato in termini di saldo finale positivo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso da parte della difesa, quale norma procedurale per la formulazione sintetica del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica della completezza, coerenza e correttezza della motivazione, non a una nuova valutazione probatoria.
  • In presenza di una "doppia conforme" (stessi esiti nei due gradi di merito) la motivazione dell'appello si integra con quella di primo grado e diventa più difficile ottenere l'annullamento in Cassazione salvo vizio motivazionale grave e specifico.
  • Per le operazioni infragruppo contestate come distrattive, il ricorrente deve provare l'esistenza di un vantaggio compensativo effettivo e misurabile per la società fallita; la sola esistenza del gruppo non esclude la distrazione.
  • La bancarotta documentale va distinta in specifica (sottrazione/omessa consegna/distruzione, richiede dolo specifico) e generale (tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione, richiede dolo generico); la confusione o la mancata specificazione in motivazione può condurre all'annullamento e al rinvio.
  • In casi simili è cruciale documentare e provare sia la causa economica degli spostamenti di denaro (contropartite, vantaggi per la fallita o per il gruppo) sia la regolare conservazione e consegna della documentazione contabile per escludere il dolo specifico.
  • Nel ricorso per cassazione conviene focalizzarsi su vizi di motivazione precisi, concreti e tassativi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dell'atto probatorio) e non su una semplice rivalutazione dei fatti.

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