Sentenza n. 11283/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- a firma del Funzionario consolare – Ambasciata d'Italia Yaounde', con il quale è stata negato il visto di ingresso per motivi di studio al sig. -OMISSIS- (doc. 1) (provvedimento impugnato); 2) della nota prot. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Funzionario consolare – Ambasciata d'Italia Yaounde', con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10bis Legge241/1990 (doc. 2); 3) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, non ben conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla dichiarazione resa dal ricorrente in applicazione del principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. La richiesta di condanna alle spese non è stata accolta: considerata la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Funzionario consolare dell'Ambasciata d'Italia a Yaoundé aveva negato il visto di ingresso per motivi di studio, nonché il relativo preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti connessi. Nel corso dell'udienza, il ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a.
La discussione del ricorso si è svolta nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito previsto dalla disposizione.
preavviso di rigetto ex art. 10bis Legge241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; il giudice non ne ha esaminato nel merito la legittimità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso impone la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente, pur rinunciando alla prosecuzione del merito, chieda la liquidazione delle spese; tale richiesta non impedisce la definizione del giudizio come improcedibile.
- In presenza di peculiarità della fattispecie, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite anche quando l'improcedibilità dipenda dalla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.
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