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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07964/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, nella qualità di socio unico di una società a ristretta base partecipativa, gli era stato imputato e recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, un maggior reddito non dichiarato. In primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello, la causa era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento societario, poi divenuto definitivo. Su iniziativa dell’Ufficio, la CTR aveva quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione/prosecuzione da parte del contribuente, ritenuto unico titolare dell’interesse a riassumere e ad agire. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo: violazione degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’estinzione era stata dichiarata fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, poiché il rinvio a nuovo ruolo non integra una fattispecie di estinzione per omessa riassunzione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire, assumendo che il giudicato formatosi sull’accertamento societario avrebbe comunque reso infondata la pretesa del socio. La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che l’interesse ad agire va valutato secondo la prospettazione della parte e non può essere escluso per la ritenuta infondatezza nel merito della domanda; ha poi ritenuto fondato il motivo, osservando che l’art. 45 d.lgs. n. 546/1992 prevede un elenco tassativo di ipotesi di estinzione e che non esiste una norma che imponga la prosecuzione del processo, a pena di estinzione, dopo il rinvio a nuovo ruolo. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza della CTR che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo il rinvio a nuovo ruolo. Ha escluso che in tale situazione ricorresse una causa di estinzione tipica ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992, poiché l’estinzione nel processo tributario è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge e il semplice rinvio a nuovo ruolo non comporta un obbligo di prosecuzione entro un termine perentorio. Ha inoltre rigettato l’eccezione dell’Agenzia sul difetto di interesse ad agire, ricordando che l’interesse va apprezzato in base alla domanda come prospettata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame nel merito e la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è condizione preliminare di ammissibilità della domanda e va valutato sulla base della prospettazione della parte, senza negarlo perché si ritenga che la domanda sia infondata nel merito.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel denunciare l'erronea applicazione delle norme sul processo tributario in tema di prosecuzione del giudizio.

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    "il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo"

    La disposizione contiene un elenco tassativo di ipotesi di estinzione e presuppone l'omissione di specifici adempimenti dovuti entro un termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice; non è applicabile alla mera mancata prosecuzione dopo il rinvio a nuovo ruolo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione del vizio processuale per erronea applicazione della disciplina sull'estinzione del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'estinzione del giudizio è un rimedio tipico e tassativo: può essere dichiarata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non per una generica inerzia processuale.
  • Il rinvio a nuovo ruolo, di per sé, non crea un autonomo obbligo di riassunzione o prosecuzione del giudizio la cui omissione determini l'estinzione del processo.
  • L'interesse ad agire deve essere valutato in astratto sulla base della domanda proposta e non può essere escluso anticipando il giudizio di merito sulla sua fondatezza.
  • La pendenza o il consolidarsi di un giudicato su una questione pregiudiziale non elimina automaticamente l'interesse della parte a ottenere una pronuncia sul proprio ricorso, se la posizione sostanziale dedotta resta attuale e processualmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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