Cassazione Penale, Sentenza n. 30410/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello in punto di: (1) nullità per violazione del diritto di difesa e del principio di immutabilità del giudice, per presunta inesatta verbalizzazione della loro presenza in udienza e cambio di collegio; (2) vizio di motivazione sulla determinazione del "quantum" della confisca, per non avere la Corte d'Appello risposto alle censure difensive sulla quantificazione dei profitti successivi al 2014; (3) omissione di pronuncia sulla richiesta di dissequestro di somme riferite alla GM Service s.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errata indicazione formale della presenza nel verbale non dimostrasse una concreta compressione del diritto di difesa e che il cambiamento del collegio non integrasse violazione del principio di immutabilità del giudice, posto che non era stata svolta istruttoria da rinnovare. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura essenzialmente rivalutativa dei fatti: la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha fornito adeguata e congrua motivazione fondandosi sulle risultanze investigative della Guardia di Finanza che avevano quantificato il profitto in euro 285.395,07, e la difesa non ha prodotto elementi documentali idonei a smentire quei calcoli. Sul terzo motivo ha considerato la censura generica e non specificata; la Corte d'Appello aveva, peraltro, rimesso alla fase esecutiva le questioni di individuazione dei beni da sottoporre a confisca, atteso che l'an della confisca era stato già definito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; usato per descrivere la partecipazione degli imputati all'illecita attività di gestione di rifiuti.
Codice penale, art. 452‑quaterdecies
Norma relativa ai reati di gestione illecita di rifiuti e alla confisca per equivalente; la Corte conferma che la confisca può colpire il profitto anche se i beni sono formali di una società utilizzata nell'attività illecita.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Predetto come base per il motivo di ricorso relativo alla violazione di norme sul procedimento e sui diritti di difesa; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Base normativa invocata per vizio di motivazione; la Cassazione ha valutato la censura come inammissibile perché prudenzialmente rivalutativa dei fatti o generica.
Codice di procedura penale, artt. 178 e 179
Richiamati con riferimento alle regole di costituzione del giudice e delle notifiche; la Corte ha ritenuto rispettati i presupposti tali da escludere nullità sostanziale.
Costituzione, artt. 24 e 25
Invocati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia dimostrata una concreta compressione di tali diritti.
Codice di procedura penale, artt. 598‑ter, 420‑bis e 420‑ter
Norme richiamate dai ricorrenti in tema di motivazione e revisione; la Cassazione non ha ritenuto che fossero stati violati nei termini dedotti.
Codice di procedura penale, art. 142
Richiamato in tema di nullità del verbale; la Corte sottolinea che la nullità scatta solo per carenze tali da creare incertezza assoluta sull'identità o sugli atti essenziali.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Un'irregolarità formale nel verbale d'udienza (es. indicazione errata della presenza) non determina automaticamente nullità se non è dimostrato che abbia concretamente impedito l'esercizio del diritto di difesa.
- Il principio di immutabilità del giudice è violato solo se il cambio di collegio interviene dopo che il collegio originario ha svolto attività istruttoria decisiva; meri rinvii per questioni formali non determinano violazione.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei dati probatori (ricalcoli contabili, alternativa interpretativa delle prove) sono in genere inammissibili se consistono in una mera rivalutazione del materiale probatorio.
- Nella confisca per equivalente il giudice quantifica il "quantum" della somma da confiscare; l'individuazione concreta dei beni da sequestrare e la verifica della corrispondenza del valore avvengono nella fase esecutiva.
- Per contestare la quantificazione del profitto derivante da attività illecite occorre offrire prove documentali chiare e rilevanti che smentiscano le operazioni investigative (es. osservazioni dirette della polizia giudiziaria); mere contestazioni generiche sono inefficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30365/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30366/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30370/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30371/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →