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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29638/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per specifici semestri (13/04/1993-24/03/1994 e 29/10/1999-12/02/2003). Il ricorrente denunciava violazione dell'art.54 L. 26 luglio 1975, n.354 (criterio semestrale di valutazione) e motivazione apparente, lamentando che il Tribunale aveva fondato il rigetto sul solo certificato del casellario giudiziale senza acquisire e valutare le relazioni comportamentali relative ai semestri contestati e senza rispettare il divieto di automatismi; sosteneva inoltre che le condanne successive non potevano inficiarie i semestri non contigui e che alcuni fatti erano occasionali e non indicativi di mancata rieducazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.54 L. n.354/1975, richiamando la giurisprudenza secondo cui la concessione della liberazione anticipata richiede la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione" e che il giudizio deve tener conto dell'impegno dimostrato dal detenuto nel percorso trattamentale (art.94 d.P.R. 431/1976). La Corte ha confermato che una trasgressione commessa in epoca successiva può negativamente riverberarsi sui semestri antecedenti quando sia idonea a vanificare la precedente partecipazione positiva, valutando la gravità e la rilevanza temporale delle condotte successive (richiamate pronunce). Ha quindi ritenuto non manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale che, alla luce di condanne per reati gravi commessi dopo i periodi richiesti, ha ritenuto la partecipazione al percorso rieducativo solo formale e ha legittimamente rigettato la domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    La norma richiede per la liberazione anticipata la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione"; il criterio semestrale è parametro di valutazione ma non esclude che violazioni possano riflettersi anche su semestri antecedenti se idonee a vanificare la precedente partecipazione.

  • art. 94, comma secondo, d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431

    Indica gli elementi dai quali desumere la partecipazione all'opera di rieducazione: l'impegno del detenuto a trarre profitto dalle opportunità trattamentali e l'atteggiamento verso operatori, compagni di detenzione e familiari; tali elementi sono rilevanti nella valutazione del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (segnalate: Sez.1 n.775/1996; Sez.1 n.32203/2015; Sez.1 n.3092/2014)

    Richiamata per chiarire che la liberazione anticipata ha natura premiativa legata alla partecipazione rieducativa e che la valutazione semestrale non preclude effetti retroattivi di violazioni gravi; la giurisprudenza delinea limiti e criteri per valutare quando violazioni successive possono compromettere periodi precedenti.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è subordinata alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione"; non basta la mera buona condotta, è richiesta adesione attiva alle opportunità trattamentali.
  • Il criterio di valutazione per semestri non è assoluto: condotte illecite commesse in epoca successiva possono influire negativamente anche sui semestri antecedenti quando siano idonee a vanificare la precedente partecipazione rieducativa; la gravità e la distanza temporale sono elementi da considerare.
  • Il giudice può utilizzare il certificato del casellario come elemento indicativo, ma una decisione definitiva dovrebbe fondarsi anche sulla valutazione delle relazioni comportamentali e delle attività trattamentali svolte dal detenuto, salvo che l'insieme delle condanne successive renda evidente la non rieducazione.
  • Per contrastare un rigetto è utile produrre documentazione trattamentale concreta (relazioni comportamentali, attestazioni di lavoro/studio, programmi di trattamento, testimonianze degli operatori) che provi partecipazione attiva e continuità nel percorso rieducativo.
  • Le doglianze che lamentino automatismi o mancanza di motivazione devono dimostrare la manifesta illogicità o l'inosservanza dei criteri giurisprudenziali; mere contestazioni formali sul mancato esame di atti sono meno efficaci se esistono condanne successive gravi.
  • In caso di condanne per reati commessi dopo i periodi richiesti, è strategico argomentare specificamente l'assenza di nesso sintomatico con il percorso rieducativo (ad es. episodicità, contesto, ravvedimento dimostrabile) e fornire prove di cambiamento successivo.

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