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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01156/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carosiello impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione all'archiviazione del procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 328 c.p.; deduce abnormità del provvedimento per presunta alterazione del riparto di competenze tra giudice e P.M., omesso controllo sulla completezza dell'iscrizione della notizia di reato e mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti (Guardia di Finanza). Contestava inoltre che l'omessa esecuzione del decreto di sequestro fosse un atto dovuto e lamentava violazione del diritto di accesso al giudice e del diritto di difesa (art. 111 e 117 Cost., art. 6 CEDU).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il vizio di abnormità: l'ordinanza è frutto di potestà riconosciuta al giudice e non mostra sviamento strutturale o funzionale rilevante; il giudice può motivare diversamente rispetto al P.M. e non è obbligato a restituire gli atti ai sensi dell'art. 335-ter c.p.p. se ritiene assente una fattispecie penalmente rilevante; non sussiste stasi processuale irrimediabile, atteso che il P.M. può richiedere la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.). È altresì inammissibile il motivo che invoca violazioni costituzionali e della CEDU: il ricorso per cassazione non è automaticamente assicurato per ogni provvedimento di archiviazione e il rimedio contro l'archiviazione rimane il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. per i casi di nullità espressamente previsti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    Norma relativa al reato originariamente denunciato; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a sostenere una ragionevole previsione di condanna, giustificando l'archiviazione.

  • art. 335-ter cod. proc. pen.

    L'adempimento di restituzione degli atti al P.M. per eventuale iscrizione a carico di soggetti identificati non è vincolante ma rimesso alla valutazione del giudice; l'omessa restituzione non integra di per sé abnormità se il giudice esclude la rilevanza penale.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Consente al P.M., su nuova richiesta motivata, la riapertura delle indagini; ciò esclude che l'archiviazione determini una stasi processuale irrimediabile.

  • art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare le sole valutazioni di merito poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Indica il rimedio del reclamo avverso l'archiviazione davanti al tribunale; la Corte ricorda che la conversione del ricorso in reclamo è possibile solo nei casi di nullità previsti dalla legge.

  • art. 127 comma 5 cod. proc. pen.

    Limita i motivi del reclamo ai casi di nullità relativi al mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale; assenza di tali nullità esclude la convertibilità del ricorso in reclamo.

  • art. 111 e art. 117 Cost.; art. 6 CEDU

    La Corte ha escluso violazione costituzionale o della CEDU: il diritto di ricorrere in cassazione ha limiti (art. 111 comma 7 Cost. con riguardo alle libertà personali) e la garanzia del doppio grado prevista dalla CEDU si applica a sentenze di condanna, non all'archiviazione impugnata in questo caso.

  • art. 24 Cost.; Protocollo n. 7 CEDU art. 2

    Il diritto di difesa è garantito, ma non impone una conferma costituzionale della proponibilità infinita di impugnazioni; la garanzia del doppio grado per la CEDU riguarda in particolare le condanne.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non imputabile a colpa grave; la Corte lo ha applicato al ricorrente.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sent. 'Scarlini' Sez. U n. 37502/2022, El Karti Sez. U n. 42603/2023, D.L. n. 10869/2024)

    Le Sezioni Unite hanno definito e delimitato la figura dell'abnormità: essa è eccezionale e può essere strutturale (esercizio di potere non attribuito o totalmente fuori contesto) o funzionale (provvedimento che determina stasi processuale non sanabile); la giurisprudenza richiede un'applicazione restrittiva per non ledere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di archiviazione è in genere inammissibile se mira a censurare le valutazioni di merito del giudice; è ammesso in via eccezionale solo per abnormità (strutturale o funzionale) o per le nullità specificamente previste dalla legge.
  • Il GIP può motivare autonomamente rispetto alle conclusioni del P.M.; il fatto che il giudice utilizzi argomentazioni diverse non costituisce di per sé abnormità o eccesso di potere.
  • La mancata restituzione degli atti al P.M. per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato è un atto discrezionale del giudice: occorre dimostrare che sussistesse un obbligo giuridico incontestabile perché si possa parlare di omissione doverosa penalmente rilevante.
  • L'archiviazione non determina necessariamente una stasi processuale irrimediabile: il P.M. può chiedere la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) se emergono esigenze investigative nuove o precedentemente non valutate.
  • Le doglianze relative al diritto di difesa e all'accesso alla giurisdizione non consentono automaticamente di superare i limiti costituzionali e convenzionali all'impugnabilità in cassazione; i rimedi ordinari (reclamo, azioni civili, eventuali impugnazioni nei casi previsti) restano prevalenti.
  • Quando si valuta un possibile ricorso per cassazione contro un'archiviazione, è necessario concentrarsi sulla sussistenza di vizi formali e nullità espressamente previste o su elementi chiari di sviamento di potere, non sulle semplici critiche alle argomentazioni del giudice.

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